Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
2) eta' non superiore ai trentacinque anni. Il limite di eta'
e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento
del trentacinquesimo anno.
Il limite di eta' di trentacinque anni puo' essere innalzato
per un massimo complessivo di tre anni (entro, quindi, la mezzanotte
del giorno del compimento del trentottesimo anno) ed e' elevato:
a) di un anno per i candidati coniugati o uniti civilmente;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e per coloro ai quali e' esteso lo stesso
beneficio;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato,
comunque non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno
prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata,
oppure in qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno o
quadriennale, o servizio civile universale;
e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti
civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e
sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati
d'autorita' o a domanda, per gli ufficiali, ispettori,
sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
polizia;
f) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato,
comunque non superiore a tre anni, per i candidati che prestano o
hanno prestato servizio anche non continuativo, in qualita' di
funzionari internazionali, per almeno due anni presso le
organizzazioni internazionali. Sono considerati funzionari
internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso
un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a
tempo indeterminato o determinato per posti per i quali e' richiesto
il possesso di titoli di studio di livello universitario.
3) laurea magistrale (LM) conseguita presso universita' o
istituti di istruzione universitaria appartenente ad una delle
seguenti classi: finanza (LM-16), relazioni internazionali (LM-52),
scienze dell'economia (LM-56), scienze della politica (LM-62),
scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), scienze economiche
per l'ambiente e la cultura (LM-76), scienze economico-aziendali
(LM-77), scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81), servizio
sociale e politiche sociali (LM-87), sociologia e ricerca sociale
(LM-88), studi europei (LM-90), nonche' la laurea magistrale a ciclo
unico in giurisprudenza (LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di
legge; oppure laurea specialistica (LS) tra quelle previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n.
72, e quelle a esse equiparate ai sensi del d.i. 9 luglio 2009;
oppure diploma di laurea (DL) tra quelli previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, e quelli
a essi equiparati a norma di legge. In tutti i casi in cui sia
intervenuto un decreto di equiparazione o equipollenza, e' cura del
candidato specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al
concorso. Per comodita' di consultazione, e' allegato al presente
bando l'elenco dei titoli di studio italiani che consentono la
partecipazione al concorso (allegato 1).
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito
all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo:
a) sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano equipollente
a uno di quelli sopraindicati. In tal caso e' cura del candidato
dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del
relativo provvedimento che la dichiara;
b) sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'universita' e
della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni urgenti in materia di
termini legislativi», convertito con modificazioni dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, e ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Il
provvedimento di equivalenza va acquisito ai fini del presente
concorso anche nel caso in cui esso sia gia' stato ottenuto per la
partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione
necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili al sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica (www.funzionepubblica.gov.it).
Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa
dell'emanazione del provvedimento di equivalenza.
L'avvenuta attivazione della procedura di equivalenza deve
comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima
dell'espletamento delle prove orali. I vincitori del concorso hanno
l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione al Ministero
dell'universita' e della ricerca dell'avvenuta pubblicazione della
graduatoria di cui all'art. 12 del presente bando entro quindici
giorni.
4) idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere
l'attivita' diplomatica sia presso l'amministrazione centrale che in
sedi estere e, in particolare, in quelle con caratteristiche di
disagio; a tal fine l'amministrazione si riserva di accertare in
qualsiasi momento l'idoneita' psico-fisica dei candidati, anche nei
riguardi dei vincitori del concorso;
5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo;
6) essere di condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
7) non possono accedere al concorso coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di
norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per
motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o
contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la
nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da nullita' insanabile, nonche' coloro che abbiano riportato
condanne con sentenza passata in giudicato per reati che
costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica
amministrazione.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, comma 1, del
presente bando, nonche' al momento dell'assunzione al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi del
successivo art. 15.
3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che
abbiano gia' portato a termine per tre volte, senza superarle, le
prove scritte d'esame di cui all'art. 9, comma 2 del presente bando.
4. L'amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei
requisiti di cui al presente articolo.