Art. 6
Procedura di concorso
1. Il concorso si articola in:
a) prova attitudinale;
b) valutazione dei titoli;
c) prove d'esame scritte e orali, nonche' eventuale prova
integrativa per conseguire la specializzazione di cui al comma 2
dell'art. 1 del presente bando ed eventuali prove facoltative di
lingua.
2. Il punteggio per ogni prova scritta e orale, incluse le
eventuali prove facoltative, e' espresso in centesimi, a eccezione di
quanto previsto nel successivo art. 7, comma 3, per la prova
attitudinale.