Art. 6 
 
                        Procedura di concorso 
 
    1. Il concorso si articola in: 
      a) prova attitudinale; 
      b) valutazione dei titoli; 
      c) prove d'esame  scritte  e  orali,  nonche'  eventuale  prova
integrativa per conseguire la specializzazione  di  cui  al  comma  2
dell'art. 1 del presente bando  ed  eventuali  prove  facoltative  di
lingua. 
    2. Il punteggio per  ogni  prova  scritta  e  orale,  incluse  le
eventuali prove facoltative, e' espresso in centesimi, a eccezione di
quanto previsto  nel  successivo  art.  7,  comma  3,  per  la  prova
attitudinale.