Art. 3
Prescrizioni per le prove scritte
1. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta i candidati
avranno a disposizione otto ore dalla fine della dettatura della
traccia, salva la concessione di tempi aggiuntivi ai candidati ai
quali siano stati riconosciuti con delibera della commissione
giudicatrice del concorso, ai sensi dell'art. 20 della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
2. E' fatto assoluto divieto di introdurre nell'aula d'esame
materiale di cancelleria, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni
di qualunque genere non autorizzati, telefoni cellulari, orologi
smartwatch, cuffie o auricolari, tablet, agende elettroniche e
qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati.
3. Non e', altresi', consentito introdurre borse di alcun tipo o
dimensione. Tutti gli oggetti personali non ammessi in aula dovranno
essere lasciati nell'apposita sala guardaroba.
4. I candidati potranno portare con se', per consumarli nel corso
delle prove, alimenti e bevande purche' contenuti in appositi
sacchetti trasparenti.
5. Si rappresenta che le aule saranno sottoposte a schermatura e
che i concorrenti potranno essere sottoposti in qualsiasi momento a
controlli.