Art. 3 
 
                  Prescrizioni per le prove scritte 
 
    1. Per lo svolgimento  di  ciascuna  prova  scritta  i  candidati
avranno a disposizione otto ore  dalla  fine  della  dettatura  della
traccia, salva la concessione di tempi  aggiuntivi  ai  candidati  ai
quali  siano  stati  riconosciuti  con  delibera  della   commissione
giudicatrice del concorso,  ai  sensi  dell'art.  20  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104. 
    2. E' fatto assoluto  divieto  di  introdurre  nell'aula  d'esame
materiale di cancelleria, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni
di qualunque genere  non  autorizzati,  telefoni  cellulari,  orologi
smartwatch,  cuffie  o  auricolari,  tablet,  agende  elettroniche  e
qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati. 
    3. Non e', altresi', consentito introdurre borse di alcun tipo  o
dimensione. Tutti gli oggetti personali non ammessi in aula  dovranno
essere lasciati nell'apposita sala guardaroba. 
    4. I candidati potranno portare con se', per consumarli nel corso
delle  prove,  alimenti  e  bevande  purche'  contenuti  in  appositi
sacchetti trasparenti. 
    5. Si rappresenta che le aule saranno sottoposte a schermatura  e
che i concorrenti potranno essere sottoposti in qualsiasi  momento  a
controlli.