IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077, istitutiva del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
Visto il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento
economico del personale del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica, approvato con decreto presidenziale 18 aprile 2013,
n. 108/N e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento sulle procedure concorsuali, approvato con
decreto presidenziale 1° ottobre 2010, n. 62/N;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone diversamente abili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N, con il
quale e' stato approvato il regolamento del Segretariato generale
della Presidenza della Repubblica sul trattamento dei dati personali;
Visto il decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N,
concernente la competenza dei Collegi giudicanti a decidere sui
ricorsi proposti dai partecipanti a concorsi e prove selettive per
l'assunzione nei ruoli del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica;
Ravvisata l'esigenza di procedere allo svolgimento di un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti di coadiutore
amministrativo in prova nel ruolo della carriera esecutiva
amministrativa del Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di
coadiutore amministrativo in prova nel ruolo della carriera esecutiva
amministrativa del Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica, di seguito denominato Segretariato generale, con lo stato
giuridico ed il trattamento economico previsto dal regolamento di cui
alla seconda premessa del presente decreto vigente alla data
dell'assunzione.
2. Un terzo dei posti messi a concorso, pari a tre, e' riservato
al personale di ruolo del Segretariato generale che si collochi nella
graduatoria finale di merito con un punteggio finale almeno pari alla
media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei. La riserva di
posti che non dovesse essere coperta sara' conferita ai concorrenti
che abbiano superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria.
3. E' in facolta' del Segretariato generale adibire il personale
assunto a tutti gli uffici e servizi e in tutte le sedi dello stesso.
4. Il Segretario generale ha la facolta' di revocare il presente
bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso, in ragione di esigenze sopravvenute, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa. In tal
caso, il Segretariato generale provvedera' a dare formale
comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito internet della
Presidenza della Repubblica: www.quirinale.it