IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Vista  la  legge  9  agosto  1948,  n.   1077,   istitutiva   del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; 
    Visto il regolamento sullo  stato  giuridico  e  sul  trattamento
economico del personale del Segretariato  generale  della  Presidenza
della Repubblica, approvato con decreto presidenziale 18 aprile 2013,
n. 108/N e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il regolamento sulle procedure concorsuali,  approvato  con
decreto presidenziale 1° ottobre 2010, n. 62/N; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone diversamente abili; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed  integrazioni,  contenente
il testo unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N, con  il
quale e' stato approvato il  regolamento  del  Segretariato  generale
della Presidenza della Repubblica sul trattamento dei dati personali; 
    Visto  il  decreto  presidenziale  30  dicembre  2008,  n.  34/N,
concernente la competenza  dei  Collegi  giudicanti  a  decidere  sui
ricorsi proposti dai partecipanti a concorsi e  prove  selettive  per
l'assunzione nei ruoli del  Segretariato  generale  della  Presidenza
della Repubblica; 
    Ravvisata l'esigenza di procedere allo svolgimento di un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di dieci  posti  di  coadiutore
amministrativo  in  prova  nel   ruolo   della   carriera   esecutiva
amministrativa  del  Segretariato  generale  della  Presidenza  della
Repubblica; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci  posti  di
coadiutore amministrativo in prova nel ruolo della carriera esecutiva
amministrativa  del  Segretariato  generale  della  Presidenza  della
Repubblica, di seguito denominato Segretariato generale, con lo stato
giuridico ed il trattamento economico previsto dal regolamento di cui
alla  seconda  premessa  del  presente  decreto  vigente  alla   data
dell'assunzione. 
    2. Un terzo dei posti messi a concorso, pari a tre, e'  riservato
al personale di ruolo del Segretariato generale che si collochi nella
graduatoria finale di merito con un punteggio finale almeno pari alla
media dei punteggi finali conseguiti  dagli  idonei.  La  riserva  di
posti che non dovesse essere coperta sara' conferita  ai  concorrenti
che abbiano superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria. 
    3. E' in facolta' del Segretariato generale adibire il  personale
assunto a tutti gli uffici e servizi e in tutte le sedi dello stesso. 
    4. Il Segretario generale ha la facolta' di revocare il  presente
bando  di  concorso,  modificare  il  numero  dei  posti,  annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso,  in  ragione   di   esigenze   sopravvenute,   nonche'   in
applicazione di disposizioni di  contenimento  della  spesa.  In  tal
caso,  il  Segretariato   generale   provvedera'   a   dare   formale
comunicazione mediante avviso  pubblicato  sul  sito  internet  della
Presidenza della Repubblica: www.quirinale.it