Art. 10
Prova orale e tecnica
1. I candidati ammessi alla prova orale e tecnica sono chiamati a
sostenere un colloquio su tutte le materie oggetto della prova
scritta, ed in aggiunta su storia d'Italia dal 1861 ad oggi e
sull'ordinamento e funzioni del Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica: decreto presidenziale 18 aprile 2013, n.
107/N, recante l'ordinamento degli uffici e dei servizi. La prova
orale prevede altresi' la lettura e traduzione di un breve testo in
lingua inglese che costituisce la base per una successiva
conversazione.
2. Nel corso della prova verra' anche richiesto al candidato di
dimostrare una buona conoscenza dell'utilizzo del personal computer
con particolare riferimento ai piu' diffusi software applicativi
Microsoft (Word, Excel, Outlook; Edge), con particolare riferimento
alla redazione, elaborazione ed acquisizione di documenti, alla
gestione di basi di dati ed all'utilizzo della posta elettronica,
nonche' alla capacita' di ricerca di informazioni via internet
mediante l'utilizzo di banche dati.
3. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta d'esame la
commissione esaminatrice individua gli argomenti del colloquio e
della prova tecnica, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
4. La prova orale e tecnica si intende superata ove il candidato
riporti un punteggio non inferiore a 21/trentesimi.
5. Al termine di ogni seduta d'esame la commissione forma
l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato
da ciascuno nella prova orale e tecnica. L'elenco, sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario, e' affisso in luogo a cio' destinato
presso la sede d'esame. Nei giorni successivi i voti riportati da
ciascun candidato nella prova orale e tecnica saranno disponibili
nell'apposita applicazione di cui all'art. 3, comma 5.