Art. 10 
 
 
                        Prova orale e tecnica 
 
 
    1. I candidati ammessi alla prova orale e tecnica sono chiamati a
sostenere un colloquio  su  tutte  le  materie  oggetto  della  prova
scritta, ed in aggiunta  su  storia  d'Italia  dal  1861  ad  oggi  e
sull'ordinamento  e  funzioni   del   Segretariato   generale   della
Presidenza della Repubblica: decreto presidenziale 18 aprile 2013, n.
107/N, recante l'ordinamento degli uffici e  dei  servizi.  La  prova
orale prevede altresi' la lettura e traduzione di un breve  testo  in
lingua  inglese  che  costituisce  la   base   per   una   successiva
conversazione. 
    2. Nel corso della prova verra' anche richiesto al  candidato  di
dimostrare una buona conoscenza dell'utilizzo del  personal  computer
con particolare riferimento  ai  piu'  diffusi  software  applicativi
Microsoft (Word, Excel, Outlook; Edge), con  particolare  riferimento
alla redazione,  elaborazione  ed  acquisizione  di  documenti,  alla
gestione di basi di dati ed  all'utilizzo  della  posta  elettronica,
nonche' alla  capacita'  di  ricerca  di  informazioni  via  internet
mediante l'utilizzo di banche dati. 
    3. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta d'esame la
commissione esaminatrice individua  gli  argomenti  del  colloquio  e
della prova tecnica, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    4. La prova orale e tecnica si intende superata ove il  candidato
riporti un punteggio non inferiore a 21/trentesimi. 
    5. Al  termine  di  ogni  seduta  d'esame  la  commissione  forma
l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato
da ciascuno nella prova orale e tecnica. L'elenco,  sottoscritto  dal
Presidente e dal Segretario, e' affisso in  luogo  a  cio'  destinato
presso la sede d'esame. Nei giorni successivi  i  voti  riportati  da
ciascun candidato nella prova orale  e  tecnica  saranno  disponibili
nell'apposita applicazione di cui all'art. 3, comma 5.