Art. 11
Graduatoria finale
1. Il punteggio finale e' dato dalla somma del punteggio
riportato nella prova scritta e di quello conseguito nella prova
orale e tecnica.
2. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all'art. 1, nonche', a parita' di punteggio,
dei titoli di preferenza indicati nell'allegato A. Per consentire la
formazione della graduatoria finale, i candidati ammessi alla prova
orale devono presentare, entro il giorno in cui sostengono la stessa,
i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di
preferenza; tali titoli devono essere posseduti fin dalla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
3. La graduatoria di merito con riserva di accertamento dei
requisiti per l'assunzione all'impiego, approvata con decreto del
Segretario generale della Presidenza della Repubblica, e' pubblicata
nella sezione «Concorsi» del sito internet della Presidenza della
Repubblica: www.quirinale.it - Tale comunicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
4. Dalla data di pubblicazione nel sito internet decorre il
termine per eventuali impugnazioni.