Art. 13
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso se vi abbiano un interesse diretto,
concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridiche
direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta alla
segreteria della commissione esaminatrice presso il servizio del
personale del Segretariato generale all'indirizzo indicato all'art.
3, comma 1.