Art. 3
Modalita' di presentazione delle domande e ammissione alle prove
concorsuali
1. La domanda di partecipazione al concorso e' diretta al
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - servizio
del personale, via della Dataria n. 96 - 00187 Roma.
2. Il candidato deve dichiarare nella domanda, ai fini
dell'ammissione alle prove concorsuali, il possesso dei requisiti di
cui all'art. 2, che devono sussistere fin dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
qualora il candidato non sia ancora in possesso della dichiarazione
di equipollenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), fa fede la
data di presentazione della richiesta all'Autorita' competente.
Qualora siano intervenute sentenze di cui all'art. 2, comma 1,
lettera h) o pendano procedimenti penali, il candidato deve indicare
i reati e gli articoli del codice penale che ne hanno determinato
l'adozione o l'avvio per consentire al Segretario generale di
valutarne la compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e
funzioni alle dipendenze del Segretariato generale, una volta
acquisita e valutata la relativa documentazione.
3. Il candidato deve dichiarare di aver versato il contributo di
segreteria, in nessun caso rimborsabile, a parziale copertura delle
spese della presente procedura, pari ad euro 12,00 (euro dodici),
mediante bonifico sul conto corrente intestato al Segretariato
generale della Presidenza della Repubblica, identificato mediante
IBAN: IT 97 C 07601 03200 000045437001, indicando la causale «(nome e
cognome del candidato) concorso esecutivi amministrativi»; dovranno
inoltre essere indicati gli elementi identificativi del versamento.
4. Il Segretario generale puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, la non ammissione del candidato al concorso
ovvero la sua successiva esclusione dallo stesso per la mancata
osservanza delle modalita' di presentazione della domanda e dei
termini perentori stabiliti nel presente bando, nonche' per il
difetto o la perdita dei requisiti previsti. Il candidato ne
ricevera' comunicazione all'interno dell'apposita area riservata
presente nella sezione «Concorsi» del sito: www.quirinale.it - Tale
comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati
che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso devono
intendersi ammessi con riserva.
5. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al
concorso esclusivamente in via telematica, compilando l'apposito
modulo entro la data di scadenza indicata al comma successivo,
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile sul
sito: www.quirinale.it - Ai fini della procedura telematica il
candidato deve possedere ed indicare un indirizzo univoco e
individuale di posta elettronica.
6. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore diciotto
(ora italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
l'ultimo giorno utile per l'invio on-line della domanda cada in un
giorno festivo, il termine e' prorogato alle ore diciotto (ora
italiana) del primo giorno successivo non festivo.
7. Il sistema informatico certifica la data di presentazione
della domanda e attribuisce alla stessa il numero identificativo e
alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
non consentira' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
8. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il
candidato deve effettuare la stampa della domanda stessa sulla quale
saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dal
sistema informatico e la data di presentazione; la stessa,
debitamente firmata, deve essere consegnata all'atto della
presentazione alla prova scritta di cui all'art. 9.
9. Non sono ammesse altre forme di produzione e di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta
a quella prevista ai precedenti commi.
10. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da patologie
limitatrici dell'autonomia non incompatibili con l'idoneita' fisica
di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), ovvero in avanzato stato di
gravidanza o in stato di puerperio, che abbia necessita' di essere
assistito durante le prove, nella domanda presentata per via
telematica dovra' fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario
per la partecipazione alla prova preselettiva e alle prove
concorsuali in relazione alle proprie condizioni fisiche, nonche'
segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove al fine di consentire la tempestiva
predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare
partecipazione al concorso. La patologia dovra' essere documentata
mediante idonea certificazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica che ne specifichi la natura, da allegare alla domanda
inviata per via telematica. Nel caso in cui le condizioni indicate al
periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, il
candidato dovra' comunicarle secondo le modalita' indicate
nell'applicazione di cui al comma 5 del presente articolo.
11. Per i candidati che, versando nelle condizioni di cui al
comma 10, ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per
l'espletamento della prova preselettiva e delle prove concorsuali e'
aumentato di un quarto.
12. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita'
uguale o superiore all'80%, non e' tenuto a sostenere la prova
preselettiva ed e' ammesso alla prova scritta, previa presentazione
della domanda di partecipazione di cui ai commi 8 e 9 e di idonea
documentazione comprovante il grado di invalidita'. Tale
documentazione dovra' essere inviata per via telematica in allegato
alla domanda di partecipazione. Ai sensi del presente comma per
idonea documentazione deve intendersi il verbale di accertamento
dell'invalidita' rilasciato dall'INPS ovvero, per i casi di
invalidita' accertata antecedentemente al 1° gennaio 2010, il verbale
della Commissione medica della Azienda sanitaria locale competente
ovvero il provvedimento di accertamento adottato dall'Autorita'
giurisdizionale competente, recanti l'indicazione della percentuale
di invalidita' riconosciuta. Nel caso in cui tale condizione sia
accertata successivamente allo scadere del termine di inoltro della
domanda, il candidato dovra' comunicarla secondo le modalita'
indicate nell'applicazione di cui al comma 5 del presente articolo.
13. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare per via
telematica le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o di
recapito indicato nella domanda di partecipazione al concorso,
provvedendo all'aggiornamento dei dati personali forniti all'interno
dell'apposita area riservata, la quale rimane accessibile al
candidato anche dopo la scadenza del termine per la presentazione
della domanda.
14. L'amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia
stata completata la procedura di invio della domanda di
partecipazione. L'amministrazione non assume inoltre alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione delle comunicazioni
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte
del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
15. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso, che
verra' effettuato secondo le modalita' di cui al decreto
presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N.
16. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel
caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000. A tal fine il candidato nella domanda
di partecipazione deve dichiarare di essere consapevole della
decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (art. 75 e art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste per le
ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
L'amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.