Art. 6
Prova preselettiva
1. La prova preselettiva consiste in cento quesiti a risposta
multipla cosi' ripartiti nelle seguenti materie:
venticinque su elementi di diritto amministrativo;
venticinque su elementi di diritto costituzionale;
venticinque su storia d'Italia dal 1861 ad oggi;
venticinque su nozioni di informatica.
2. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno
quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. I quesiti oggetto
della prova preselettiva sono estratti da un archivio validato dalla
commissione esaminatrice. L'archivio dei quesiti e' reso pubblico.
3. La prova preselettiva ha la durata di 100 minuti, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 3, comma 11 e si svolge con le modalita'
stabilite dalla commissione esaminatrice.
4. Per lo svolgimento della prova preselettiva non e' ammessa la
presenza ne' la consultazione di vocabolari o dizionari, di testi o
di tavole, ne' l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di
qualsiasi specie. I candidati non potranno portare con se' telefoni
cellulari e altri dispositivi mobili, libri, periodici, giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse o
simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso
essere consegnati prima dell'inizio della prova al personale di
sorveglianza. Non e' consentito ai candidati, durante la prova,
comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza di
tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla
commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta
l'esclusione immediata dal concorso.
5. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva i
candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento in
corso di validita'.
6. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede
stabiliti ovvero la mancata ammissione a sostenere la prova
preselettiva di cui al precedente comma comporta l'esclusione
automatica dal concorso.
7. La partecipazione alla prova preselettiva non costituisce
garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al
concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa.