Art. 7
Valutazione della prova preselettiva
1. La correzione della prova preselettiva e' effettuata, alla
presenza della commissione esaminatrice, attraverso procedimenti
automatizzati.
2. Il punteggio della prova preselettiva, che non concorre alla
formazione del voto finale di merito, viene determinato con le
seguenti modalita':
attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti;
sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima;
sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa.
3. All'esito della correzione della prova preselettiva sara'
compilata la relativa graduatoria secondo l'ordine derivante dalla
votazione riportata dai candidati.
4. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che, in base al
punteggio riportato nella prova preselettiva, si siano collocati
entro il centoventicinquesimo posto. Sono comunque ammessi i
candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso
risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.
5. Entro cinque giorni dalla conclusione della prova preselettiva
nella sezione «Concorsi» del sito internet della Presidenza della
Repubblica: www.quirinale.it - verra' pubblicato l'elenco dei
candidati ammessi a sostenere la prova scritta, unitamente al giorno,
ora e sede stabiliti per lo svolgimento della stessa. Tali
comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
6. Ciascun partecipante potra' visualizzare gli esiti della prova
preselettiva a se' relativi all'interno dell'apposita area riservata
presente nella sezione «Concorsi» del sito: www.quirinale.it