Art. 7 
 
 
                Valutazione della prova preselettiva 
 
 
    1. La correzione della prova  preselettiva  e'  effettuata,  alla
presenza  della  commissione  esaminatrice,  attraverso  procedimenti
automatizzati. 
    2. Il punteggio della prova preselettiva, che non  concorre  alla
formazione del voto  finale  di  merito,  viene  determinato  con  le
seguenti modalita': 
      attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; 
      sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima; 
      sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa. 
    3. All'esito della  correzione  della  prova  preselettiva  sara'
compilata la relativa graduatoria secondo  l'ordine  derivante  dalla
votazione riportata dai candidati. 
    4. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che,  in  base  al
punteggio riportato nella  prova  preselettiva,  si  siano  collocati
entro  il centoventicinquesimo  posto.  Sono   comunque   ammessi   i
candidati che hanno conseguito un  punteggio  uguale  al  piu'  basso
risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 
    5. Entro cinque giorni dalla conclusione della prova preselettiva
nella sezione «Concorsi» del sito  internet  della  Presidenza  della
Repubblica:  www.quirinale.it  -  verra'  pubblicato   l'elenco   dei
candidati ammessi a sostenere la prova scritta, unitamente al giorno,
ora  e  sede  stabiliti  per  lo  svolgimento  della   stessa.   Tali
comunicazioni hanno valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti dei candidati. 
    6. Ciascun partecipante potra' visualizzare gli esiti della prova
preselettiva a se' relativi all'interno dell'apposita area  riservata
presente nella sezione «Concorsi» del sito: www.quirinale.it