Art. 8
Prove d'esame
1. Le prove di esame consistono in una prova scritta ed in una
prova orale e tecnica.
2. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento in corso di
validita'. Alla prova scritta i candidati debbono altresi' presentare
in formato cartaceo la domanda di partecipazione al concorso
debitamente firmata.
3. La mancata presentazione del candidato alla prova scritta nel
giorno, ora e sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal
concorso.
4. Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno,
ora e sede stabiliti per la prova orale e tecnica per gravi e
certificati motivi di salute, la commissione fissa una nuova data,
non oltre l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova da
parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato.
L'ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione
automatica dal concorso.