Art. 5
1. I candidati portatori di handicap devono indicare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione alla propria particolare
situazione, nonche' l'eventuale esigenza di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove d'esame.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1192, n. 104.