Art. 6
1. Le domande, a pena di inammissibilita', devono essere
corredate dalla documentazione comprovante il fatto che il candidato
possiede i requisiti previsti dall'art. 207 del decreto legislativo
n. 30/2005 e ad esse dovranno essere uniti, pertanto, i seguenti
documenti:
a) diploma di laurea o titolo universitario equipollente in
qualsiasi paese estero, ovvero titolo rilasciato da un paese membro
dell'Unione europea includente l'attestazione che il candidato abbia
seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una
universita' o in un istituto dello stesso livello di formazione, a
condizione, in tale ultimo caso, che il ciclo di studi abbia
indirizzo tecnico-professionale attinente all'attivita' di consulente
in proprieta' industriale in materia di brevetti d'invenzione e
modelli industriali;
b) il certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine dei
consulenti in proprieta' industriale sul positivo completamento del
tirocinio ai sensi dell'art. 4, comma 7, del regolamento dei
tirocinanti come pubblicato sul sito dell'ordine dei consulenti in
proprieta' industriale
(http://www.ordine-brevetti.it/page/regolamento-tirocinanti). Ove
tale certificato non fosse disponibile in quanto il tirocinio sara'
completato nel periodo tra la data di invio della domanda e la data
di svolgimento della prova scritta, il certificato stesso e'
sostituito da una dichiarazione relativa alla data in cui avverra' il
completamento del periodo di tirocinio. In tal caso, il Consiglio
dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale, dopo le
verifiche del caso, potra' disporre l'ammissione all'esame con
riserva;
c) attestazione di bonifico di euro 150,00 per contributo esame
sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell'Ordine dei
consulenti in proprieta' industriale, presso Unicredit, agenzia 1,
Milano - IBAN: IT 08 M 02008 09455 000100063500 (specificare come
causale «contributo esame a nome...»).
2. In luogo dei documenti di cui al precedente punto 1) puo'
essere prodotta autocertificazione riferita al diploma o al titolo
conseguito ovvero all'equipollenza con l'equivalente laurea italiana,
con l'indicazione della data e dell'istituto universitario che ha
provveduto al rilascio del certificato di equipollenza. Il controllo
della validita' dei titoli che vengono autocertificati puo' essere
disposto in qualsiasi momento, anche antecedentemente allo
svolgimento delle prove d'esame. In quest'ultimo caso, se dai
controlli effettuati risulta che il candidato non sia in possesso dei
titoli dichiarati, lo stesso viene escluso automaticamente dalle
prove d'esame, con comunicazione inoltrata da parte del Consiglio
dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale tramite
raccomandata A/R o PEC, ferme restando le ulteriori responsabilita'
penali in cui puo' incorrere il candidato che abbia rilasciato
dichiarazioni false.
3. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del regolamento
UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale e presso il
Ministero delle imprese e del made in Italy per le finalita' di
gestione dell'esame e saranno trattati, anche successivamente, per le
finalita' inerenti alla gestione dell'eventuale iscrizione nell'albo
dei consulenti in proprieta' industriale.