Art. 4 
 
         Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione 
 
    1. La domanda  di  ammissione  all'esame  di  Stato  deve  essere
presentata,  a  pena  di  esclusione,  esclusivamente  in   modalita'
telematica. A tal fine, il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali   rende   disponibile   sul   sito   internet   istituzionale
www.lavoro.gov.it la procedura per presentare la domanda telematica. 
    2.  L'accesso  alla  procedura  on-line  avviene   esclusivamente
tramite le credenziali SPID (Sistema pubblico di identita'  digitale)
o carta di identita' elettronica, che garantiranno anche la firma del
candidato sulla domanda. 
    3. La domanda deve essere integralmente compilata  e  inviata,  a
pena di inammissibilita', entro il  15  settembre  2026,  ore  14,00.
L'avvenuto invio della domanda e  il  relativo  perfezionamento  sono
attestati esclusivamente dalla ricevuta telematica che la piattaforma
on-line rilascia al termine della procedura. Con apposito avviso  sul
sito  del  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali   e
dell'Ispettorato nazionale del lavoro verra'  indicato  il  giorno  a
partire dal quale sara' attivo il portale per la presentazione  della
domanda. 
    4. Per completare l'invio telematico della domanda, il  candidato
e' tenuto ad eseguire i seguenti pagamenti attraverso la  piattaforma
PagoPA,  attivabile  esclusivamente   all'interno   della   procedura
telematica di ClicLavoro alla quale si accede mediante SPID: 
      l'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00); 
      la tassa d'esame di euro  49,58  (quarantanove/58),  dovuta  ai
sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378,  nonche'  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990. 
    5. E' fatta salva la possibilita' per il candidato,  in  caso  di
rettifica o integrazione,  di  presentare,  esclusivamente  entro  la
scadenza del termine di cui al comma 3, una nuova domanda che annulla
e sostituisce la precedente. In questo caso,  il  sistema  telematico
rilascera' una nuova ricevuta.  La  nuova  domanda  non  comporta  il
pagamento della tassa d'esame precedentemente eseguito. 
    6. I candidati possono sostenere l'esame di Stato  esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma di residenza  anagrafica  al
momento della presentazione  della  domanda,  a  pena  di  esclusione
ovvero di nullita' della prova. 
    7. Nella domanda di ammissione il  candidato,  sotto  la  propria
responsabilita', deve dichiarare: 
    7.1. 
      a) cognome e nome, luogo e data di nascita; 
      b) residenza anagrafica; 
      c) recapito presso il quale desidera ricevere le  comunicazioni
relative all'esame, con l'esatta indicazione del codice di avviamento
postale,  nonche'  il  recapito  telefonico,  l'indirizzo  e-mail   e
l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata. A tal fine il
candidato è tenuto a  comunicare  tempestivamente  con  la  medesima
modalita' telematica ogni variazione della  residenza,  del  recapito
telefonico o dell'indirizzo. 
      L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i  casi
di inesatta o  incompleta  indicazione  del  recapito  da  parte  del
candidato o  di  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda; 
      d)  di  essere  cittadino  italiano  o  di  uno  Stato   membro
dell'Unione europea ovvero familiare di cittadini italiani o di Stati
membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza  di  uno  Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del  diritto  di
soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli
beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell'art. 2,  comma
1, lettera a-bis), del  decreto  legislativo  n.  251  del  2007,  in
possesso di permesso  di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo. 
    7.2. 
      Di essere in possesso di uno  dei  seguenti  titoli  di  studio
individuati alla lettera d) dell'art. 3, comma 2, della legge  n.  12
del 1979, così come esplicitati nel parere n. 1540  del  23  ottobre
2012 rilasciato a tal fine dal  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca - Consiglio universitario nazionale (CUN): 
        A. Diploma  di  laurea  quadriennale  in  giurisprudenza,  in
scienze economiche  e  commerciali  o  in  scienze  politiche  ovvero
diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro; 
        B. Laurea triennale  o  laurea  magistrale  (LM)  tra  quelle
appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del  CUN  n.  1540
del  23   ottobre   2012   e   successivi   decreti   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca di definizione di nuove Classi: 
          Classe L-14: Scienze dei servizi giuridici; 
          Classe     L-16:     Scienze     dell'amministrazione     e
dell'organizzazione; 
          Classe  L-18:  Scienze  dell'economia  e   della   gestione
aziendale; 
          Classe L-33: Scienze economiche; 
          Classe  L-36:   Scienze   politiche   e   delle   relazioni
internazionali. 
        Laurea magistrale appartenente a: 
          Classe LM-56: Scienze dell'economia; 
          Classe LM-62: Scienze della politica; 
          Classe LM-63: Scienze delle pubbliche amministrazioni; 
          Classe LM-77: Scienze economico-aziendali; 
          Classe LMG-01 delle lauree magistrali in Giurisprudenza; 
          Classe LM/SC-GIUR: Scienze giuridiche della sicurezza. 
        C. I titoli di studio equiparati a quelli di cui alla lettera
B ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione, del  9  luglio  2009;  i  titoli  di
studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11  novembre
2011, nonche' i titoli del vecchio ordinamento equipollenti a  quelli
di cui alla lettera A. 
        D. Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono  ammessi  coloro
che abbiano gia' ottenuto il riconoscimento di idoneita' del  proprio
titolo di studio da parte Consiglio universitario  nazionale  o  che,
avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o essendo iscritti
al registro dei praticanti dei consulenti  del  lavoro  entro  il  22
gennaio 2013, data di pubblicazione del primo  bando  di  recepimento
del menzionato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno
il  relativo  parere  ove  necessario,  nonche'  coloro  che  abbiano
conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia  e
di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione e che
abbiano ottenuto il  certificato  di  compiuta  pratica  o  risultino
iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del  lavoro  entro
la predetta data del 22 gennaio 2013. 
        E. I candidati in possesso di un titolo di studio  conseguito
in  uno  Stato  diverso  dall'Italia  che  abbiano  ottenuto   parere
favorevole  da  parte  del  Consiglio  universitario   nazionale   al
riconoscimento dell'equivalenza del titolo estero con uno  di  quelli
indicati alle lettere A e B, ai sensi dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  189  del  2009  per  l'accesso  al
tirocinio. 
    7.3. 
      Di essere  in  possesso  o  di  aver  richiesto  al  competente
Consiglio provinciale dei consulenti del  lavoro  il  certificato  di
compimento della  pratica  professionale,  svolta  in  conformita'  a
quanto stabilito dall'art. 8-bis della legge 11 gennaio 1979, n. 12. 
    8. In considerazione della periodicita' annuale della sessione di
esame  per  l'abilitazione   all'esercizio   della   professione   di
consulente del lavoro, i requisiti prescritti,  salvo  quelli  per  i
quali sia data una indicazione diversa alla lettera D del punto  7.2,
devono essere posseduti alla data di pubblicazione del decreto ovvero
alla  data  ultima  di  scadenza  del  termine   stabilito   per   la
presentazione della domanda di ammissione agli esami. 
    9. Il candidato deve, altresi', dichiarare di essere a conoscenza
della responsabilita' penale  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  o
contenenti dati non piu' rispondenti a verita', ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e dell'art. 489 del codice penale. 
    10.  I  candidati  sono  ammessi  agli  esami  con   riserva   di
accertamento  dei  requisiti  dichiarati  da   parte   degli   Uffici
competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e
75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445.