Art. 4
Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione
1. La domanda di ammissione all'esame di Stato deve essere
presentata, a pena di esclusione, esclusivamente in modalita'
telematica. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali rende disponibile sul sito internet istituzionale
www.lavoro.gov.it la procedura per presentare la domanda telematica.
2. L'accesso alla procedura on-line avviene esclusivamente
tramite le credenziali SPID (Sistema pubblico di identita' digitale)
o carta di identita' elettronica, che garantiranno anche la firma del
candidato sulla domanda.
3. La domanda deve essere integralmente compilata e inviata, a
pena di inammissibilita', entro il 15 settembre 2026, ore 14,00.
L'avvenuto invio della domanda e il relativo perfezionamento sono
attestati esclusivamente dalla ricevuta telematica che la piattaforma
on-line rilascia al termine della procedura. Con apposito avviso sul
sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dell'Ispettorato nazionale del lavoro verra' indicato il giorno a
partire dal quale sara' attivo il portale per la presentazione della
domanda.
4. Per completare l'invio telematico della domanda, il candidato
e' tenuto ad eseguire i seguenti pagamenti attraverso la piattaforma
PagoPA, attivabile esclusivamente all'interno della procedura
telematica di ClicLavoro alla quale si accede mediante SPID:
l'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00);
la tassa d'esame di euro 49,58 (quarantanove/58), dovuta ai
sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonche' del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990.
5. E' fatta salva la possibilita' per il candidato, in caso di
rettifica o integrazione, di presentare, esclusivamente entro la
scadenza del termine di cui al comma 3, una nuova domanda che annulla
e sostituisce la precedente. In questo caso, il sistema telematico
rilascera' una nuova ricevuta. La nuova domanda non comporta il
pagamento della tassa d'esame precedentemente eseguito.
6. I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica al
momento della presentazione della domanda, a pena di esclusione
ovvero di nullita' della prova.
7. Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria
responsabilita', deve dichiarare:
7.1.
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni
relative all'esame, con l'esatta indicazione del codice di avviamento
postale, nonche' il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e
l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata. A tal fine il
candidato è tenuto a comunicare tempestivamente con la medesima
modalita' telematica ogni variazione della residenza, del recapito
telefonico o dell'indirizzo.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i casi
di inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del
candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda;
d) di essere cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea ovvero familiare di cittadini italiani o di Stati
membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli
beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell'art. 2, comma
1, lettera a-bis), del decreto legislativo n. 251 del 2007, in
possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo.
7.2.
Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio
individuati alla lettera d) dell'art. 3, comma 2, della legge n. 12
del 1979, così come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre
2012 rilasciato a tal fine dal Ministero dell'universita' e della
ricerca - Consiglio universitario nazionale (CUN):
A. Diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in
scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero
diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;
B. Laurea triennale o laurea magistrale (LM) tra quelle
appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540
del 23 ottobre 2012 e successivi decreti del Ministero
dell'universita' e della ricerca di definizione di nuove Classi:
Classe L-14: Scienze dei servizi giuridici;
Classe L-16: Scienze dell'amministrazione e
dell'organizzazione;
Classe L-18: Scienze dell'economia e della gestione
aziendale;
Classe L-33: Scienze economiche;
Classe L-36: Scienze politiche e delle relazioni
internazionali.
Laurea magistrale appartenente a:
Classe LM-56: Scienze dell'economia;
Classe LM-62: Scienze della politica;
Classe LM-63: Scienze delle pubbliche amministrazioni;
Classe LM-77: Scienze economico-aziendali;
Classe LMG-01 delle lauree magistrali in Giurisprudenza;
Classe LM/SC-GIUR: Scienze giuridiche della sicurezza.
C. I titoli di studio equiparati a quelli di cui alla lettera
B ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli di
studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre
2011, nonche' i titoli del vecchio ordinamento equipollenti a quelli
di cui alla lettera A.
D. Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro
che abbiano gia' ottenuto il riconoscimento di idoneita' del proprio
titolo di studio da parte Consiglio universitario nazionale o che,
avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o essendo iscritti
al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22
gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento
del menzionato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno
il relativo parere ove necessario, nonche' coloro che abbiano
conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia e
di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione e che
abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o risultino
iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro
la predetta data del 22 gennaio 2013.
E. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
in uno Stato diverso dall'Italia che abbiano ottenuto parere
favorevole da parte del Consiglio universitario nazionale al
riconoscimento dell'equivalenza del titolo estero con uno di quelli
indicati alle lettere A e B, ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 per l'accesso al
tirocinio.
7.3.
Di essere in possesso o di aver richiesto al competente
Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di
compimento della pratica professionale, svolta in conformita' a
quanto stabilito dall'art. 8-bis della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
8. In considerazione della periodicita' annuale della sessione di
esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di
consulente del lavoro, i requisiti prescritti, salvo quelli per i
quali sia data una indicazione diversa alla lettera D del punto 7.2,
devono essere posseduti alla data di pubblicazione del decreto ovvero
alla data ultima di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione agli esami.
9. Il candidato deve, altresi', dichiarare di essere a conoscenza
della responsabilita' penale in caso di dichiarazioni mendaci o
contenenti dati non piu' rispondenti a verita', ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e dell'art. 489 del codice penale.
10. I candidati sono ammessi agli esami con riserva di
accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli Uffici
competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e
75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.