Art. 5
Ausili ed altre esigenze per le prove d'esame
1. I candidati con disabilita' possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica
disabilita', ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.
104. Analoga possibilita' e' riconosciuta ai candidati con disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA), come definiti dall'art. 1 della
legge 8 ottobre 2010, n. 170, i quali possono produrre, in allegato
alla domanda di ammissione all'esame, la relativa diagnosi,
rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010,
n. 170 e dell'accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la
diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento
(DSA)». Tale esigenza deve essere rappresentata nella domanda di
ammissione, utilizzando a tal fine il campo «Altre informazioni», con
l'indicazione del tipo di supporto richiesto in relazione alla
specifica necessita' documentata. Si applica l'art. 4 del decreto 9
novembre 2021, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, recante «Modalita' di
partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi
specifici dell'apprendimento».
2. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento
possono essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza deve essere
tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.