Art. 5 
 
            Ausili ed altre esigenze per le prove d'esame 
 
    1. I candidati con disabilita' possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari  in  relazione  alla  specifica
disabilita', ai sensi dell'art. 20 della legge 5  febbraio  1992,  n.
104. Analoga possibilita' e' riconosciuta ai candidati  con  disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA), come definiti dall'art.  1  della
legge 8 ottobre 2010, n. 170, i quali possono produrre,  in  allegato
alla  domanda  di  ammissione  all'esame,   la   relativa   diagnosi,
rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010,
n. 170 e dell'accordo del 25  luglio  2012  tra  Governo,  Regioni  e
Province autonome di Trento e Bolzano  recante  «Indicazioni  per  la
diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di  apprendimento
(DSA)». Tale esigenza deve  essere  rappresentata  nella  domanda  di
ammissione, utilizzando a tal fine il campo «Altre informazioni», con
l'indicazione del  tipo  di  supporto  richiesto  in  relazione  alla
specifica necessita' documentata. Si applica l'art. 4 del  decreto  9
novembre 2021, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento  della  funzione   pubblica,   recante   «Modalita'   di
partecipazione ai concorsi  pubblici  per  i  soggetti  con  disturbi
specifici dell'apprendimento». 
    2. Alla candidata che necessiti di un  periodo  per  allattamento
possono essere assegnati tempi aggiuntivi per  lo  svolgimento  delle
prove, di durata pari al periodo stesso. Tale  esigenza  deve  essere
tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.