Art. 6 
 
                      Valutazione dei candidati 
 
    1. Ai fini della valutazione  del  candidato  ciascun  componente
della commissione esaminatrice puo' attribuire fino a dieci punti per
ogni prova scritta e per la prova orale. 
    2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per la  prova  orale
si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il
numero dei componenti l'intera commissione esaminatrice. 
    3.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta. 
    4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno  conseguito  almeno
sei decimi nella prova orale. 
    Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana, nonche'  sul  sito  internet  istituzionale  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   all'indirizzo:
www.lavoro.gov.it 
      Roma, 8 gennaio 2026 
 
                                       Il direttore generale: Condemi