Art. 6
Valutazione dei candidati
1. Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente
della commissione esaminatrice puo' attribuire fino a dieci punti per
ogni prova scritta e per la prova orale.
2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per la prova orale
si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il
numero dei componenti l'intera commissione esaminatrice.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno
sei decimi nella prova orale.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonche' sul sito internet istituzionale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo:
www.lavoro.gov.it
Roma, 8 gennaio 2026
Il direttore generale: Condemi