Art. 3
Requisiti per l'ammissione al concorso
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a. diploma di scuola secondaria di secondo grado. E' consentita
l'iscrizione con riserva per i candidati che conseguano il diploma
fra la data di iscrizione al concorso di ammissione SAFS e la data
della prova orale;
b. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea. Sono ammessi alle stesse condizioni anche cittadini di Stati
non facenti parte dell'Unione europea purche' dimostrino di essere in
possesso del titolo di studio equipollente a quello richiesto sub
lettera a.;
c. idoneita' fisica alle attivita' che il percorso formativo
professionalizzante prescelto comporta, trattandosi di formazione per
la maggior parte di tipo laboratoriale, svolta sia presso i
laboratori interni all'istituto o di altre istituzioni, sia in
tirocini esterni che in cantieri di lavoro;
d. non aver riportato condanne penali con sentenza passata in
giudicato incompatibili con l'esercizio delle attivita' da svolgere
nell'ambito del percorso formativo professionalizzante specificato
all'art. 1 del presente bando. Coloro che abbiano in corso
procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione
di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio
carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
sono tenuti a darne notizia al momento della candidatura, precisando
la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato
ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
e. per i cittadini stranieri, conoscenza della lingua italiana.
2. I requisiti soprindicati alle lettere b), c), d) devono essere
posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di
presentazione della domanda di ammissione.
Per la verifica del possesso del requisito previsto alla lettera
e) si rimanda all'art. 5.
3. Per difetto dei requisiti prescritti, l'Opificio delle pietre
dure puo' disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso, dandone
comunicazione con provvedimento motivato agli interessati.