Art. 3 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a. diploma di scuola secondaria di secondo grado. E' consentita
l'iscrizione con riserva per i candidati che  conseguano  il  diploma
fra la data di iscrizione al concorso di ammissione SAFS  e  la  data
della prova orale; 
      b. cittadinanza italiana o di altro  Stato  membro  dell'Unione
europea. Sono ammessi alle stesse condizioni anche cittadini di Stati
non facenti parte dell'Unione europea purche' dimostrino di essere in
possesso del titolo di studio equipollente  a  quello  richiesto  sub
lettera a.; 
      c. idoneita' fisica alle attivita' che  il  percorso  formativo
professionalizzante prescelto comporta, trattandosi di formazione per
la  maggior  parte  di  tipo  laboratoriale,  svolta  sia  presso   i
laboratori interni  all'istituto  o  di  altre  istituzioni,  sia  in
tirocini esterni che in cantieri di lavoro; 
      d. non aver riportato condanne penali con sentenza  passata  in
giudicato incompatibili con l'esercizio delle attivita'  da  svolgere
nell'ambito del percorso  formativo  professionalizzante  specificato
all'art.  1  del  presente  bando.  Coloro  che  abbiano   in   corso
procedimenti penali, procedimenti amministrativi  per  l'applicazione
di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio
carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai  sensi  dell'art.  3
del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
sono tenuti a darne notizia al momento della candidatura,  precisando
la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato
ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; 
      e. per i cittadini stranieri, conoscenza della lingua italiana. 
    2. I requisiti soprindicati alle lettere b), c), d) devono essere
posseduti  dal  candidato  alla  data  di  scadenza  dei  termini  di
presentazione della domanda di ammissione. 
    Per la verifica del possesso del requisito previsto alla  lettera
e) si rimanda all'art. 5. 
    3. Per difetto dei requisiti prescritti, l'Opificio delle  pietre
dure puo' disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso, dandone
comunicazione con provvedimento motivato agli interessati.