Art. 7
Titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza verranno valutati esclusivamente allo
scopo di determinare la posizione in graduatoria tra due o piu'
candidati che abbiano conseguito, in esito alle prove di concorso, il
medesimo punteggio complessivo (ex-aequo).
2. Costituiscono titoli di preferenza esclusivamente le idoneita'
conseguite in concorsi banditi dalle istituzioni formative
accreditate dalla commissione tecnica per le attivita' istruttorie
finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la
vigilanza dell'insegnamento del restauro istituita con d.i. del 7
febbraio 2011.
3. Il possesso dei titoli suindicati dovra' essere dichiarato con
autocertificazione nella domanda di partecipazione al concorso e
dovra' riferirsi a titoli aventi data precedente a quella di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
4. Non sono valutabili titoli diversi.