Art. 7 
 
                        Titoli di preferenza 
 
    1. I titoli di preferenza verranno valutati  esclusivamente  allo
scopo di determinare la posizione  in  graduatoria  tra  due  o  piu'
candidati che abbiano conseguito, in esito alle prove di concorso, il
medesimo punteggio complessivo (ex-aequo). 
    2. Costituiscono titoli di preferenza esclusivamente le idoneita'
conseguite  in   concorsi   banditi   dalle   istituzioni   formative
accreditate dalla commissione tecnica per  le  attivita'  istruttorie
finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e  per  la
vigilanza dell'insegnamento del restauro istituita  con  d.i.  del  7
febbraio 2011. 
    3. Il possesso dei titoli suindicati dovra' essere dichiarato con
autocertificazione nella domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
dovra' riferirsi a titoli aventi data precedente a quella di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande. 
    4. Non sono valutabili titoli diversi.