Art. 10
Destinazione all'estero
1. Operati gli opportuni controlli sulle posizioni dei singoli
candidati e previo collocamento fuori ruolo, il MAECI, sulla base
delle graduatorie di cui all'art. 9 del presente avviso pubblico di
selezione, destina i candidati inseriti nella graduatoria di merito
sui posti disponibili, relativi alle aree linguistiche anche miste e
sui posti di cui all'art. 10 del decreto legislativo.
2. Le graduatorie di cui al precedente articolo saranno
utilizzate solo dopo l'esaurimento delle graduatorie previgenti al
momento dell'individuazione dei potenziali destinatari, rispetto alle
graduatorie di cui al precedente articolo. Pertanto, le suddette
previgenti graduatorie, anche in via di esaurimento, avranno la
precedenza sulle graduatorie formate in esito al presente avviso
pubblico di selezione.