Art. 10 
 
                       Destinazione all'estero 
 
    1. Operati gli opportuni controlli sulle  posizioni  dei  singoli
candidati e previo collocamento fuori ruolo,  il  MAECI,  sulla  base
delle graduatorie di cui all'art. 9 del presente avviso  pubblico  di
selezione, destina i candidati inseriti nella graduatoria  di  merito
sui posti disponibili, relativi alle aree linguistiche anche miste  e
sui posti di cui all'art. 10 del decreto legislativo. 
    2.  Le  graduatorie  di  cui  al  precedente   articolo   saranno
utilizzate solo dopo l'esaurimento delle  graduatorie  previgenti  al
momento dell'individuazione dei potenziali destinatari, rispetto alle
graduatorie di cui al  precedente  articolo.  Pertanto,  le  suddette
previgenti graduatorie, anche  in  via  di  esaurimento,  avranno  la
precedenza sulle graduatorie formate  in  esito  al  presente  avviso
pubblico di selezione.