Art. 11
Presentazione dei documenti di rito
1. I candidati assegnatari di sede, pena decadenza/depennamento
dalla graduatoria e dalla eventuale destinazione all'estero, sono
tenuti a presentare, nei tempi assegnati, i documenti di rito
richiesti dall'amministrazione per la destinazione all'estero. Ai
sensi dell'art. 15 della legge del 12 novembre 2011, n. 183, i
certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono
sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.