Art. 11 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
    1. I candidati assegnatari di sede,  pena  decadenza/depennamento
dalla graduatoria e dalla  eventuale  destinazione  all'estero,  sono
tenuti a  presentare,  nei  tempi  assegnati,  i  documenti  di  rito
richiesti dall'amministrazione per  la  destinazione  all'estero.  Ai
sensi dell'art. 15 della legge  del  12  novembre  2011,  n.  183,  i
certificati   rilasciati   dalle   pubbliche   amministrazioni   sono
sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.