Art. 12
Depennamento dalle graduatorie
1. Il personale che rinuncia espressamente, anche dopo
l'assegnazione, o non fornisce riscontro nei tempi assegnati e nei
modi indicati all'atto del preavviso di nomina alla destinazione
assegnata o che, dopo la destinazione, non assume servizio, nonche'
quello che si trova nelle condizioni previste dall'art. 5, comma 10,
e' depennato dalla relativa graduatoria di cui all'art. 9 del
presente avviso pubblico di selezione.
2. Nel caso di rinuncia espressa o tacita o nel caso di decadenza
dalla nomina di candidati assegnatari di sede, il MAECI procede,
senza ulteriori comunicazioni e mediante scorrimento delle suddette
graduatorie, all'individuazione di ulteriori candidati, con le
modalita' e secondo le procedure del presente avviso pubblico di
selezione.