Art. 12 
 
                   Depennamento dalle graduatorie 
 
    1.  Il  personale  che   rinuncia   espressamente,   anche   dopo
l'assegnazione, o non fornisce riscontro nei tempi  assegnati  e  nei
modi indicati all'atto del  preavviso  di  nomina  alla  destinazione
assegnata o che, dopo la destinazione, non assume  servizio,  nonche'
quello che si trova nelle condizioni previste dall'art. 5, comma  10,
e' depennato  dalla  relativa  graduatoria  di  cui  all'art.  9  del
presente avviso pubblico di selezione. 
    2. Nel caso di rinuncia espressa o tacita o nel caso di decadenza
dalla nomina di candidati assegnatari  di  sede,  il  MAECI  procede,
senza ulteriori comunicazioni e mediante scorrimento  delle  suddette
graduatorie,  all'individuazione  di  ulteriori  candidati,  con   le
modalita' e secondo le procedure  del  presente  avviso  pubblico  di
selezione.