Art. 13 
 
Composizione e compiti delle Commissioni di  valutazione.  Condizioni
  ostative all'incarico di presidente e componente di Commissione  di
  valutazione 
 
    1. Con decreto del direttore generale della DGIT del MAECI  sara'
costituita la Commissione di  valutazione,  articolata  in  eventuali
sottocommissioni,  che   saranno   presiedute   da   un   funzionario
diplomatico/dirigente   amministrativo/dirigente    scolastico,    in
servizio al MAECI anche  all'estero,  e  formata  da  due  componenti
individuati tra funzionari/docenti/DSGA, in servizio al  MAECI  anche
all'estero, esperti nelle tematiche  oggetto  del  colloquio  di  cui
all'art. 7 comma 1. Della commissione e  sottocommissione/i  fa/fanno
parte anche un segretario, individuato tra il personale  in  servizio
presso   il   MAECI   anche   all'estero.   La/le   commissione/i   e
sottocommissione/i  potra'/potranno  essere  integrata/e  con  membri
aggiuntivi, ai fini dell'accertamento dell'idoneita' linguistica  dei
candidati, anch'essi individuati tra personale in servizio  al  MAECI
anche all'estero. 
    2. In base al numero  delle  domande  pervenute,  la  Commissione
iniziale potra' essere integrata individuando delle  sottocommissioni
composte da un Presidente, due componenti, eventuali membri  aggiunti
ed un segretario, cosi' come indicato  nel  precedente  comma  1.  Il
Presidente  della  Commissione  iniziale  coordina  i  lavori   delle
sottocommissioni. 
    3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del  decreto  legislativo,  ai
membri  della  Commissione  ed  eventuale/i  sottocommissione/i   non
spettano compensi, gettoni o  indennita'  di  presenza  ne'  rimborsi
spese comunque denominati. I membri della Commissione ed  eventuale/i
sottocommissione/i potranno partecipare ai lavori anche in  modalita'
on-line  e/o  mista.  La  Commissione  ha  il  compito  specifico  di
assicurare  la  regolarita'  delle  procedure  e   di   redigere   le
graduatorie di cui al presente avviso pubblico di selezione. 
    4.  Sono  condizioni  ostative  all'incarico  di   presidente   e
componente di Commissione: 
      a.  avere  riportato  condanne  penali   o   avere   in   corso
procedimenti penali per cui sia stata esercitata l'azione penale; 
      b. avere in corso procedimenti disciplinari; 
      c. essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver  ottenuto
la riabilitazione; 
      d. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi
disciplinari, per ragioni di  salute  o  per  decadenza  dall'impiego
comunque determinata; 
      e. se in quiescenza, essere stati collocati a riposo da piu' di
tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico  di
selezione,  non  aver  superato  il  settantesimo  anno  d'eta'  alla
medesima data e  aver  posseduto,  durante  il  servizio  attivo,  la
qualifica richiesta. 
    Inoltre, i presidenti e i componenti di Commissione: 
      a. non  possono  essere  componenti  dell'organo  di  direzione
politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche  e  essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o  dalle  associazioni  professionali,  ne'  esserlo  stati
nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione; 
      b. non devono essere parenti o affini entro il quarto grado  di
un candidato; 
      c. non devono incorrere in situazioni anche solo potenziali  di
conflitto di interessi (art. 51 c.p.c.) e in  situazioni  anche  solo
potenziali  di   sussistenza   di   cause   di   inconferibilita'   e
incompatibilita', con particolare riguardo all'art. 6-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241, agli articoli  35,  comma  3,  e  35-bis,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche' agli articoli 6 e 7
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.  62  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    Infine, i presidenti e i componenti di Commissione sono tenuti ad
assumere una condotta conforme alle prescrizioni di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 16  aprile  2013,  n.  62,  per  come
integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023,
n. 81, unitamente al decreto ministeriale MAECI 18 settembre 2014, n.
166/1759 «Codice di comportamento del MAECI».