Art. 13
Composizione e compiti delle Commissioni di valutazione. Condizioni
ostative all'incarico di presidente e componente di Commissione di
valutazione
1. Con decreto del direttore generale della DGIT del MAECI sara'
costituita la Commissione di valutazione, articolata in eventuali
sottocommissioni, che saranno presiedute da un funzionario
diplomatico/dirigente amministrativo/dirigente scolastico, in
servizio al MAECI anche all'estero, e formata da due componenti
individuati tra funzionari/docenti/DSGA, in servizio al MAECI anche
all'estero, esperti nelle tematiche oggetto del colloquio di cui
all'art. 7 comma 1. Della commissione e sottocommissione/i fa/fanno
parte anche un segretario, individuato tra il personale in servizio
presso il MAECI anche all'estero. La/le commissione/i e
sottocommissione/i potra'/potranno essere integrata/e con membri
aggiuntivi, ai fini dell'accertamento dell'idoneita' linguistica dei
candidati, anch'essi individuati tra personale in servizio al MAECI
anche all'estero.
2. In base al numero delle domande pervenute, la Commissione
iniziale potra' essere integrata individuando delle sottocommissioni
composte da un Presidente, due componenti, eventuali membri aggiunti
ed un segretario, cosi' come indicato nel precedente comma 1. Il
Presidente della Commissione iniziale coordina i lavori delle
sottocommissioni.
3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo, ai
membri della Commissione ed eventuale/i sottocommissione/i non
spettano compensi, gettoni o indennita' di presenza ne' rimborsi
spese comunque denominati. I membri della Commissione ed eventuale/i
sottocommissione/i potranno partecipare ai lavori anche in modalita'
on-line e/o mista. La Commissione ha il compito specifico di
assicurare la regolarita' delle procedure e di redigere le
graduatorie di cui al presente avviso pubblico di selezione.
4. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e
componente di Commissione:
a. avere riportato condanne penali o avere in corso
procedimenti penali per cui sia stata esercitata l'azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari;
c. essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto
la riabilitazione;
d. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi
disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego
comunque determinata;
e. se in quiescenza, essere stati collocati a riposo da piu' di
tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico di
selezione, non aver superato il settantesimo anno d'eta' alla
medesima data e aver posseduto, durante il servizio attivo, la
qualifica richiesta.
Inoltre, i presidenti e i componenti di Commissione:
a. non possono essere componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere
rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali, ne' esserlo stati
nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione;
b. non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di
un candidato;
c. non devono incorrere in situazioni anche solo potenziali di
conflitto di interessi (art. 51 c.p.c.) e in situazioni anche solo
potenziali di sussistenza di cause di inconferibilita' e
incompatibilita', con particolare riguardo all'art. 6-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241, agli articoli 35, comma 3, e 35-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche' agli articoli 6 e 7
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Infine, i presidenti e i componenti di Commissione sono tenuti ad
assumere una condotta conforme alle prescrizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, per come
integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023,
n. 81, unitamente al decreto ministeriale MAECI 18 settembre 2014, n.
166/1759 «Codice di comportamento del MAECI».