Art. 3
Criteri generali e requisiti
di ammissione alla selezione
1. Alla selezione e' ammesso a partecipare, a domanda, il
personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato che,
alla data di scadenza del presente avviso pubblico di selezione,
abbia maturato, dopo la nomina in ruolo e il superamento dell'anno di
formazione e prova, un servizio effettivamente prestato di almeno tre
anni scolastici in territorio metropolitano:
nel ruolo di attuale titolarita' e nella classe di concorso di
attuale titolarita' per i docenti di scuola secondaria;
nel ruolo di attuale titolarita' e nel posto di attuale
titolarita' per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria.
Non si valuta l'anno scolastico in corso al momento della
pubblicazione del presente avviso. I codici funzione sono indicati
nell'allegato n. 1.
2. Hanno titolo a partecipare alla selezione per l'insegnamento
della lingua e della cultura italiana nelle iniziative scolastiche di
cui all'art. 10 del decreto legislativo di livello primario,
nell'ambito delle SCI, i docenti di scuola primaria.
3. Non sono ammessi alla selezione coloro che:
a) nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto piu' di
un mandato all'estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi
gli anni in cui abbia avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio;
b) abbiano svolto un mandato di servizio all'estero novennale o
comunque abbiano o stiano svolgendo un mandato all'estero superiore a
sei anni;
c) non possano assicurare una permanenza all'estero per sei
anni scolastici consecutivi a decorrere dall'anno scolastico
2026/2027. Di anno in anno, in occasione dell'individuazione dei
candidati per la destinazione all'estero, saranno progressivamente
depennati dalle relative graduatorie coloro che non potranno
assicurare la permanenza all'estero per i successivi sei anni
scolastici consecutivi.