Art. 4
Requisiti culturali e professionali del personale docente
di cui agli articoli 3 e 5 del D.I. 634/2018
1. I requisiti culturali richiesti al personale docente da
destinare all'estero sono:
A1) avere una certificazione della conoscenza della lingua
straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro
comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree
linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 3, del presente avviso
pubblico di selezione, rilasciata da uno degli Enti certificatori di
cui al decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione del 10
marzo 2022 n. 62, il decreto ministeriale del Ministero
dell'istruzione e del merito del 18 ottobre 2023 n. 200 e il decr.
dip. del Ministero dell'istruzione e del merito del 21 novembre 2024,
n. 2813. Le suddette certificazioni devono esplicitare i punteggi
ottenuti nei quattro tipi di competenze e/o abilita' linguistiche
QCER: lettura/simile, ascolto/simile, conversazione/simile e
scrittura/simile;
A2) ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale MI del 10
marzo 2022, n. 62 «Ai fini di cui all'art. 1, comma 2, e' valutato
corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea di
vecchio ordinamento nelle relative lingue straniere quadriennali
oppure laurea specialistica o magistrale con almeno 36 CFU nelle
relative lingue straniere per cui si partecipa alla presente
selezione. La corrispondenza al livello C1 di dette lauree non puo'
essere valutabile come certificazione ai fini di concorsi e
graduatorie del personale docente nel caso in cui il titolo di
accesso alle procedure concorsuali sia la medesima laurea»;
B) aver partecipato ad almeno un'attivita' formativa della
durata non inferiore a venticinque ore, organizzata da soggetti
accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva del Ministero
dell'istruzione e del merito 30 dicembre 2023, n. 258, concernente i
requisiti di accreditamento degli enti che erogano la formazione in
attuazione dell'art. 16-ter, comma 8, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, su tematiche afferenti all'intercultura o
all'internazionalizzazione.
Ai requisiti suddetti si aggiungono, per i soli candidati
interessati, i requisiti di cui all'art. 5 del D.I. 634/2018 e
successive modificazioni ed integrazioni. Alla domanda di
partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura selettiva, deve
essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui
all'allegato n. 3, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di possesso
dei i requisiti di cui all'art. 5 del D.I. 634/2018 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. I requisiti professionali richiesti al personale docente da
inviare all'estero sono:
a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver
prestato, dopo il periodo di formazione iniziale e prova, almeno tre
anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza:
classe di concorso per i docenti di scuola secondaria e posto
per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria;
b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita' di permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;
c) non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al
personale in servizio presso le Scuole europee, per quanto
compatibili con le specifiche disposizioni relative a tali Scuole.