Art. 4 
 
      Requisiti culturali e professionali del personale docente 
            di cui agli articoli 3 e 5 del D.I. 634/2018 
 
    1. I  requisiti  culturali  richiesti  al  personale  docente  da
destinare all'estero sono: 
      A1) avere una  certificazione  della  conoscenza  della  lingua
straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro
comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative  alle  aree
linguistiche stabilite dall'art. 5,  comma  3,  del  presente  avviso
pubblico di selezione, rilasciata da uno degli Enti certificatori  di
cui al decreto ministeriale  del  Ministero  dell'istruzione  del  10
marzo  2022  n.   62,   il   decreto   ministeriale   del   Ministero
dell'istruzione e del merito del 18 ottobre 2023 n. 200  e  il  decr.
dip. del Ministero dell'istruzione e del merito del 21 novembre 2024,
n. 2813. Le suddette certificazioni  devono  esplicitare  i  punteggi
ottenuti nei quattro tipi di  competenze  e/o  abilita'  linguistiche
QCER:   lettura/simile,   ascolto/simile,   conversazione/simile    e
scrittura/simile; 
      A2) ai sensi dell'art. 4 del decreto  ministeriale  MI  del  10
marzo 2022, n. 62 «Ai fini di cui all'art. 1, comma  2,  e'  valutato
corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso  di  laurea  di
vecchio ordinamento  nelle  relative  lingue  straniere  quadriennali
oppure laurea specialistica o magistrale  con  almeno  36  CFU  nelle
relative  lingue  straniere  per  cui  si  partecipa  alla   presente
selezione. La corrispondenza al livello C1 di dette lauree  non  puo'
essere  valutabile  come  certificazione  ai  fini  di   concorsi   e
graduatorie del personale docente  nel  caso  in  cui  il  titolo  di
accesso alle procedure concorsuali sia la medesima laurea»; 
      B) aver partecipato  ad  almeno  un'attivita'  formativa  della
durata non inferiore  a  venticinque  ore,  organizzata  da  soggetti
accreditati  dal  MIUR  ai  sensi  della  direttiva   del   Ministero
dell'istruzione e del merito 30 dicembre 2023, n. 258, concernente  i
requisiti di accreditamento degli enti che erogano la  formazione  in
attuazione dell'art. 16-ter, comma  8,  del  decreto  legislativo  13
aprile  2017,  n.  59,  su  tematiche  afferenti  all'intercultura  o
all'internazionalizzazione. 
    Ai  requisiti  suddetti  si  aggiungono,  per  i  soli  candidati
interessati, i requisiti di  cui  all'art.  5  del  D.I.  634/2018  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni.   Alla   domanda   di
partecipazione, pena l'esclusione  dalla  procedura  selettiva,  deve
essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione,  di  cui
all'allegato n. 3,  resa  ai  sensi  dell'art.  46  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di possesso
dei i requisiti di cui all'art. 5  del  D.I.  634/2018  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
    2. I requisiti professionali richiesti al  personale  docente  da
inviare all'estero sono: 
      a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato  ed  aver
prestato, dopo il periodo di formazione iniziale e prova, almeno  tre
anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza: 
        classe di concorso per i docenti di scuola secondaria e posto
per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria; 
      b) non essere stato restituito ai ruoli  metropolitani  durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita'  di  permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; 
      c) non essere incorsi in provvedimenti  disciplinari  superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione. 
    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  anche  al
personale  in  servizio  presso  le  Scuole   europee,   per   quanto
compatibili con le specifiche disposizioni relative a tali Scuole.