Art. 8 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La valutazione dei titoli, di cui ai commi seguenti, e' svolta
dalla Commissione di cui all'art. 13 soltanto  per  i  candidati  che
hanno superato il colloquio di cui all'art. 7. 
    2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e  di
servizio previsti dall'allegato n. 2 al presente avviso  pubblico  di
selezione, che ne e' parte integrante, e laddove  previsto,  ne  deve
essere prodotta certificazione o, riconoscimento, entro  la  scadenza
del  termine  fissato  per  la   presentazione   della   domanda   di
partecipazione, caricandola nel portale SPSE nella  sezione  dedicata
«Documenti,» facendone menzione nella sezione «Note»  della  suddetta
domanda di partecipazione. Per i titoli professionali e  di  servizio
non e' valutabile l'anno scolastico in corso. 
    3. Ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445, la  Commissione  di  cui  all'art.  13  valuta
esclusivamente  i  titoli  culturali,  professionali  e  di  servizio
dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  alla  selezione.   Il
punteggio finale dei candidati si valuta in quarantesimi  secondo  le
modalita' indicate nell'allegato n. 2.