Art. 8
Valutazione dei titoli
1. La valutazione dei titoli, di cui ai commi seguenti, e' svolta
dalla Commissione di cui all'art. 13 soltanto per i candidati che
hanno superato il colloquio di cui all'art. 7.
2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di
servizio previsti dall'allegato n. 2 al presente avviso pubblico di
selezione, che ne e' parte integrante, e laddove previsto, ne deve
essere prodotta certificazione o, riconoscimento, entro la scadenza
del termine fissato per la presentazione della domanda di
partecipazione, caricandola nel portale SPSE nella sezione dedicata
«Documenti,» facendone menzione nella sezione «Note» della suddetta
domanda di partecipazione. Per i titoli professionali e di servizio
non e' valutabile l'anno scolastico in corso.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, la Commissione di cui all'art. 13 valuta
esclusivamente i titoli culturali, professionali e di servizio
dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il
punteggio finale dei candidati si valuta in quarantesimi secondo le
modalita' indicate nell'allegato n. 2.