Art. 9
Graduatorie di merito
1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma
aritmetica del punteggio conseguito e per il colloquio di cui
all'art. 7 e per la valutazione dei titoli di cui all'art. 8. A
parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui
all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora, una volta applicate le preferenze di cui all'art. 5,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si
verifichino comunque casi di parita', anche anagrafica, si procedera'
a sorteggio.
Al termine delle operazioni di valutazione dei titoli di cui
all'art. 8 la Commissione formulera' le graduatorie provvisorie di
merito sulla base del punteggio dei titoli e di quello del colloquio.
2. Le graduatorie provvisorie, formate dalla Commissione, sono
approvate con decreto del direttore generale della DGIT e sono
pubblicate sul sito istituzionale del MAECI con valore di notifica a
tutti gli effetti.
3. Eventuali reclami possono essere presentati entro e non oltre
cinque giorni dalla pubblicazione di dette graduatorie, inoltrandoli
via pec all'indirizzo dgit05.selezione@cert.esteri.it
L'Amministrazione, esaminati i reclami, apporta le eventuali dovute
rettifiche, anche d'ufficio. Non e' prevista comunicazione
individuale dell'esito dell'esame degli eventuali reclami.
4. Decorsi i cinque giorni di cui al precedente comma e in esito
all'esame di eventuali reclami, verranno approvate le graduatorie
definitive con decreto ministeriale del direttore generale della DGIT
e verranno pubblicate sul sito istituzionale del MAECI con valore di
notifica a tutti gli effetti.
5. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validita' di
nove anni scolastici. In caso di esaurimento o mancanza delle stesse
o di graduatorie in via di esaurimento, le procedure di selezione
possono essere indette prima della scadenza.