Art. 10 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le borse di studio di cui all'art. 1  saranno  conferite  secondo
l'ordine della graduatoria generale di merito e fino alla concorrenza
del numero di borse messe a concorso per ciascun corso  di  dottorato
di ricerca. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati,
ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in
graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della  situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per il pagamento delle tasse e contributi degli  studenti  di  questo
Ateneo. 
    La  durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio   e'   pari
all'intera durata del corso. 
    L'importo annuo della borsa  di  studio,  per  l'anno  accademico
2011/2012, e' pari a € 13.638,47. Detto importo  e'  comprensivo  dei
contributi previdenziali a carico del dottorando fissati dall'art. 2,
comma 26 e seguenti, della legge n. 335/95 e successive modificazioni
ed  integrazioni  ed  e'  assoggettato,  in  materia  fiscale,   alle
disposizioni di cui all'art. 4 della legge  n.  476/84  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
    L'erogazione della borsa  di  studio  viene  effettuata  in  rate
bimestrali posticipate alla frequenza e all'attivita' di studio e  di
ricerca  rese.  Ai  fini  della  fruizione  della  borsa  il   limite
reddituale  personale  complessivo  annuo   lordo   e'   fissato   in
€ 12.911,42. Detto limite va riferito  all'anno  solare  di  maggiore
erogazione della borsa stessa e alla determinazione di  tale  reddito
concorrono redditi di  origine  patrimoniale  nonche'  emolumenti  di
qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, ad esclusione  di
quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare  di
leva. 
    Il dottorando e' tenuto a restituire, anche in caso  di  rinuncia
al corso, i ratei della borsa di studio gia' percepiti nei soli  casi
in cui superi il limite di reddito fissato, o si  trovi  in  uno  dei
casi di incompatibilita'  previsti  dalla  normativa  vigente  e  dal
Regolamento in materia di dottorato di ricerca. 
    Chi ha gia' usufruito di una borsa di  studio  per  un  corso  di
dottorato di ricerca anche per un solo anno,  non  puo'  chiedere  di
fruirne una seconda volta superando il complessivo arco temporale del
ciclo di dottorato di ricerca. 
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con  quelle  concesse
da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di  formazione  o  di  ricerca  dei
borsisti. 
    L'importo della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per  eventuali
soggiorni all'estero nella misura del 50% in proporzione della durata
del soggiorno. Tali periodi non possono complessivamente superare  la
meta' della durata del corso di dottorato. 
    Le borse  a  valere  sui  fondi  regionali  -  POR  Campania  FSE
2007-2013 possono essere  godute  solo  da  residenti  nella  Regione
Campania; inoltre per il progetto Dottorato di Ricerca in Azienda  il
dottorando dovra' manifestare la volonta' di  accettare  un  percorso
formativo in Azienda a pena di decadenza dal  diritto  del  godimento
della borsa.