Art. 10
Borse di studio
Le borse di studio di cui all'art. 1 saranno conferite secondo
l'ordine della graduatoria generale di merito e fino alla concorrenza
del numero di borse messe a concorso per ciascun corso di dottorato
di ricerca. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati,
ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in
graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo
Ateneo.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
L'importo annuo della borsa di studio, per l'anno accademico
2011/2012, e' pari a € 13.638,47. Detto importo e' comprensivo dei
contributi previdenziali a carico del dottorando fissati dall'art. 2,
comma 26 e seguenti, della legge n. 335/95 e successive modificazioni
ed integrazioni ed e' assoggettato, in materia fiscale, alle
disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476/84 e successive
modificazioni ed integrazioni.
L'erogazione della borsa di studio viene effettuata in rate
bimestrali posticipate alla frequenza e all'attivita' di studio e di
ricerca rese. Ai fini della fruizione della borsa il limite
reddituale personale complessivo annuo lordo e' fissato in
€ 12.911,42. Detto limite va riferito all'anno solare di maggiore
erogazione della borsa stessa e alla determinazione di tale reddito
concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di
qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, ad esclusione di
quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di
leva.
Il dottorando e' tenuto a restituire, anche in caso di rinuncia
al corso, i ratei della borsa di studio gia' percepiti nei soli casi
in cui superi il limite di reddito fissato, o si trovi in uno dei
casi di incompatibilita' previsti dalla normativa vigente e dal
Regolamento in materia di dottorato di ricerca.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato di ricerca anche per un solo anno, non puo' chiedere di
fruirne una seconda volta superando il complessivo arco temporale del
ciclo di dottorato di ricerca.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei
borsisti.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
soggiorni all'estero nella misura del 50% in proporzione della durata
del soggiorno. Tali periodi non possono complessivamente superare la
meta' della durata del corso di dottorato.
Le borse a valere sui fondi regionali - POR Campania FSE
2007-2013 possono essere godute solo da residenti nella Regione
Campania; inoltre per il progetto Dottorato di Ricerca in Azienda il
dottorando dovra' manifestare la volonta' di accettare un percorso
formativo in Azienda a pena di decadenza dal diritto del godimento
della borsa.