Art. 7
I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento
previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove
degli esami di Stato secondo le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.