Art. 13 Diritti e obblighi dei dottorandi Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di frequenza e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di ricerca nell'ambito della struttura universitaria secondo le modalita' previste dal collegio docenti del dottorato. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 della legge n. 210 del 3 luglio 1998 ai dottorandi di ricerca e' consentita una limitata attivita' didattica sussidiaria e integrativa, salvo divieto da parte del collegio dei docenti del dottorato. La collaborazione didattica e' facoltativa, non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'. Ai sensi della legge 14 gennaio 1999, n. 4, gli ammessi al dottorato di ricerca presso le strutture della facolta' di medicina e chirurgia, a domanda e su conforme parere della struttura a cui afferisce il dottorato, possono essere impiegati nell'attivita' assistenziale. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e' subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'. Sara' cura dell'universita' effettuare il deposito a norma di legge presso le biblioteche nazionali. Per tutto cio' che attiene alla frequenza del corso di dottorato ed al conseguimento del titolo si applica il regolamento di ateneo per il funzionamento delle scuole di dottorato e dei dottorati di ricerca dell'Universita' di Torino.