Art. 13 
 
 
                  Diritti e obblighi dei dottorandi 
 
 
    Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo  di
frequenza e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di  ricerca
nell'ambito  della  struttura  universitaria  secondo  le   modalita'
previste dal collegio docenti del dottorato. 
    Ai sensi dell'art. 4 comma 8 della legge n. 210 del 3 luglio 1998
ai  dottorandi  di  ricerca  e'  consentita  una  limitata  attivita'
didattica sussidiaria e  integrativa,  salvo  divieto  da  parte  del
collegio dei docenti del dottorato. La  collaborazione  didattica  e'
facoltativa, non deve  in  ogni  caso  compromettere  l'attivita'  di
formazione  alla  ricerca  e  non  da'  luogo  a  diritti  in  ordine
all'accesso ai ruoli delle universita'. 
    Ai sensi della legge 14  gennaio  1999,  n.  4,  gli  ammessi  al
dottorato di ricerca presso le strutture della facolta' di medicina e
chirurgia, a domanda e su  conforme  parere  della  struttura  a  cui
afferisce  il  dottorato,  possono  essere  impiegati  nell'attivita'
assistenziale. 
    Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo  e'
subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale
nell'archivio  istituzionale  d'Ateneo  ad  accesso  aperto,  che  ne
garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'. Sara' cura
dell'universita' effettuare il deposito a norma di  legge  presso  le
biblioteche nazionali. 
    Per tutto cio' che attiene alla frequenza del corso di  dottorato
ed al conseguimento del titolo si applica il  regolamento  di  ateneo
per il funzionamento delle scuole di dottorato  e  dei  dottorati  di
ricerca dell'Universita' di Torino.