Art. 11.

                      Assunzione dei vincitori

    I vincitori che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti
per  l'ammissione  al concorso saranno assunti in prova con contratto
di lavoro a tempo indeterminato nel secondo livello professionale con
profilo di primo tecnologo.
    La  conferma  in servizio e' subordinata al compimento, con esito
positivo, del prescritto periodo di prova.
    Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento
economico  iniziale  previsto per il livello ed il profilo attributi.
Per  i  vincitori  gia'  dipendenti  dell'I.N.F.N.  o  di  altro ente
pubblico  del  comparto  delle  istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione,  inquadrati  nel  terzo  livello  professionale  dei
profili  di  ricercatore e tecnologo, si applicano le disposizioni di
cui  all'art. 18,  decimo  comma,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
    L'accettazione  dell'assunzione  non  potra' essere in alcun modo
condizionata.
    I  vincitori  del concorso che, salvo comprovato impedimento, non
assumono  servizio entro il termine fissato, presso la sede di lavoro
stabilita  dall'I.N.F.N.  ai  sensi  dell'art. 1  del presente bando,
decadono dal diritto alla costituzione del rapporto di lavoro.