Art. 11. Assunzione dei vincitori I vincitori che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso saranno assunti in prova con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel secondo livello professionale con profilo di primo tecnologo. La conferma in servizio e' subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova. Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per il livello ed il profilo attributi. Per i vincitori gia' dipendenti dell'I.N.F.N. o di altro ente pubblico del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, inquadrati nel terzo livello professionale dei profili di ricercatore e tecnologo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. L'accettazione dell'assunzione non potra' essere in alcun modo condizionata. I vincitori del concorso che, salvo comprovato impedimento, non assumono servizio entro il termine fissato, presso la sede di lavoro stabilita dall'I.N.F.N. ai sensi dell'art. 1 del presente bando, decadono dal diritto alla costituzione del rapporto di lavoro.