Art. 2. Requisiti di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore agli anni 65; b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); tale requisito non e' richiesto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea; c) godimento dei diritti politici; d) idoneita' fisica a svolgere l'attivita' prevista per i posti a concorso; e) possesso del diploma di laurea; i candidati che abbiano conseguito analogo titolo di studio in uno Stato estero devono aver ottenuto, alla data di scadenza del termine per l'inoltro delle domande di cui al successivo art. 3, il riconoscimento previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 - di attuazione della direttiva CEE n. 89/48 - o la dichiarazione di equipollenza prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; g) specifica esperienza professionale, non inferiore ad anni 8, riferita alle attivita' previste per i posti a concorso. La valutazione del possesso di tale requisiti e' demandata al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice di cui al successivo art. 5, sulla base dei documenti e delle pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici di cui ai successivi articoli 3 e 4. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; l'accertamento del possesso di tale requisito e' demandato alla commissione esaminatrice di cui al successivo art. 5, mediante la prova concorsuale prevista. Non possono partecipare al concorso: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) i dipendenti dell'I.N.F.N. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nello stesso profilo professionale relativo ai posti da conferire. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande e anche alla data dell'assunzione. L'esclusione dal concorso e' disposta dal presidente dell'I.N.F.N. o da persona da lui delegata.