Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) eta' non superiore agli anni 65;
      b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica); tale requisito non e'
richiesto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
      c) godimento dei diritti politici;
      d) idoneita' fisica a svolgere l'attivita' prevista per i posti
a concorso;
      e) possesso  del  diploma  di  laurea;  i candidati che abbiano
conseguito  analogo  titolo di studio in uno Stato estero devono aver
ottenuto,  alla  data  di  scadenza  del  termine per l'inoltro delle
domande  di  cui  al  successivo  art. 3,  il riconoscimento previsto
dall'art. 1  del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992, n. 115 - di
attuazione  della  direttiva  CEE  n. 89/48  -  o la dichiarazione di
equipollenza prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592;
      f) essere  in  regola  con  le  norme  concernenti gli obblighi
militari;
      g) specifica esperienza professionale, non inferiore ad anni 8,
riferita alle attivita' previste per i posti a concorso.
    La  valutazione  del  possesso  di tale requisiti e' demandata al
giudizio  insindacabile  della  commissione  esaminatrice  di  cui al
successivo  art. 5,  sulla  base dei documenti e delle pubblicazioni,
lavori  a  stampa, progetti ed elaborati tecnici di cui ai successivi
articoli 3 e 4.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere    adeguata    conoscenza   della   lingua   italiana;
l'accertamento  del  possesso  di  tale  requisito  e' demandato alla
commissione  esaminatrice  di  cui  al successivo art. 5, mediante la
prova concorsuale prevista.
    Non possono partecipare al concorso:
      a) coloro  che  siano esclusi dall'elettorato politico attivo e
coloro  che  siano  stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una    pubblica   amministrazione   per   persistente   insufficiente
rendimento,  ovvero  siano  stati  dichiarati  decaduti da un impiego
statale  ai  sensi  dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico   approvato   con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
      b) i  dipendenti  dell'I.N.F.N.  con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato  inquadrati nello stesso profilo professionale relativo
ai posti da conferire.
    Tutti  i  requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del  termine  stabilito per l'inoltro delle domande e anche alla data
dell'assunzione.
    L'esclusione    dal   concorso   e'   disposta   dal   presidente
dell'I.N.F.N. o da persona da lui delegata.