Art. 6.

                          Titoli valutabili

    I titoli valutabili sono i seguenti:
      a) attivita' svolta;
      b) pubblicazioni,   lavori  a  stampa,  progetti  ed  elaborati
tecnici firmati dall'interessato;
      c) titoli di servizio;
      d) titoli di studio ed accademici;
      e) titoli professionali;
      f) attivita'   didattica   svolta   in   corsi   o   scuole  di
specializzazione  o  formazione  per personale di alta qualificazione
tecnico-scientifica,   o   in   corsi   a   livello  universitario  e
post-universitario.
    I  titoli  dovranno  essere  posseduti  alla data di scadenza del
termine  stabilito  per  l'inoltro  delle  domande  di  ammissione al
concorso  e  dovranno  essere  idoneamente  documentati, a cura degli
interessati, pena l'esclusione della loro valutabilita'.
    I  titoli  devono  essere  prodotti  in  carta semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta'  ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, da rendere secondo lo schema allegato.
    I  candidati  possono  altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante le forme di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 403/1998 (dichiarazioni
sostitutive  di  certificazioni o dell'atto di notorieta', da rendere
secondo lo schema allegato 3).
    Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani  si  applicano  ai  cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea.
    Non  e'  consentito  il riferimento a documenti o pubblicazioni o
altri lavori a stampa eventualmente gia' presentati all'I.N.F.N. o ad
altre  amministrazioni o a documenti o pubblicazioni o altri lavori a
stampa allegati a domande di partecipazione ad altri concorsi.