Art. 6. Titoli valutabili I titoli valutabili sono i seguenti: a) attivita' svolta; b) pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici firmati dall'interessato; c) titoli di servizio; d) titoli di studio ed accademici; e) titoli professionali; f) attivita' didattica svolta in corsi o scuole di specializzazione o formazione per personale di alta qualificazione tecnico-scientifica, o in corsi a livello universitario e post-universitario. I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e dovranno essere idoneamente documentati, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilita'. I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, da rendere secondo lo schema allegato. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta', da rendere secondo lo schema allegato 3). Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni o altri lavori a stampa eventualmente gia' presentati all'I.N.F.N. o ad altre amministrazioni o a documenti o pubblicazioni o altri lavori a stampa allegati a domande di partecipazione ad altri concorsi.