Art. 11.

                   Trasmissione dei dati personali

    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  il  Servizio  I  - Affari generali e concorsi della divisione
affari  del  personale  non  docente  dell'Universita' degli studi di
Reggio  Calabria, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati   anche   successivamente  all'eventuale  instaurazione  del
rapporto del medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad
Amministrazioni  pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge  tra  i  quali  figura  il  diritto  di  accesso ai dati che lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.