Art. 5.

                 Punteggio e valutazione dei titoli

    Ai  titoli  e'  attribuito  un punteggio massimo di trenta punti,
cosi' suddivisi per categorie:
      a) Titoli scientifici: max 15 punti;
      b) Titoli professionali: max 10 punti;
      c) Titoli accademici: max 5 punti.
    La  valutazione  dei  titoli,  previa individuazione dei criteri,
sara'  effettuata  dopo  le prove scritte e prima che si proceda alla
correzione  dei  relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione
sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova
orale.