Art. 5. Punteggio e valutazione dei titoli Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo di trenta punti, cosi' suddivisi per categorie: a) Titoli scientifici: max 15 punti; b) Titoli professionali: max 10 punti; c) Titoli accademici: max 5 punti. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sara' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.