Art. 8. Formazione ed approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze e delle precedenze previste dal presente bando. E' dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito. La graduatoria di merito e' approvata con apposito provvedimento ed e' immediatamente efficace. La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata approvazione, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.