Art. 8.

            Formazione ed approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze e
delle   precedenze   previste   dal  presente  bando.  E'  dichiarato
vincitore,  nel  limite  del  posto  messo  a  concorso, il candidato
utilmente  collocato  nella  graduatoria di merito. La graduatoria di
merito  e'  approvata con apposito provvedimento ed e' immediatamente
efficace.
    La  graduatoria  dei  vincitori rimane efficace per un termine di
diciotto   mesi   dalla  data  della  sopracitata  approvazione,  per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito
e   che   successivamente  ed  entro  tale  data  dovessero  rendersi
disponibili.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.