Art. 9. Assunzione Il vincitore del concorso, o colui il quale subentrera' al vincitore rinunciatario, decaduto o dimissionario, sara' invitato a stipulare, in conformita' a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro vigente, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per l'assunzione in qualita' di collaboratore tecnico, settima qualifica funzionale, area funzionale tecnico-scientifica, previo accertamento del possesso di tutti i requisiti prescritti e con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal precitato contratto. Il vincitore dovra' assumere servizio in via provvisoria entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto. Il periodo di prova ha durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dall'amministrazione deve essere motivato. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute; L'assunzione in ruolo e' subordinata all'accertamento dell'effettiva disponibilita' finanziaria.