Art. 9.

                             Assunzione

    Il  vincitore  del  concorso,  o  colui  il  quale subentrera' al
vincitore  rinunciatario,  decaduto o dimissionario, sara' invitato a
stipulare,  in conformita' a quanto previsto dal contratto collettivo
nazionale  del  lavoro  vigente, il contratto di lavoro individuale a
tempo  indeterminato  per  l'assunzione  in qualita' di collaboratore
tecnico,    settima    qualifica    funzionale,    area    funzionale
tecnico-scientifica,  previo  accertamento  del  possesso  di tutti i
requisiti  prescritti e con diritto al trattamento economico iniziale
previsto  dal  precitato  contratto.  Il  vincitore  dovra'  assumere
servizio  in  via provvisoria entro dieci giorni dalla sottoscrizione
del contratto.
    Il  periodo  di  prova  ha  durata  di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorsa  la  meta'  del  periodo  di prova di cui al comma 1, nel
restante  periodo  ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in
qualsiasi  momento  senza  obbligo  di  preavviso  ne'  di indennita'
sostitutiva del preavviso.
    Il   recesso   opera   dal   momento   della  comunicazione  alla
controparte.
    Il recesso dall'amministrazione deve essere motivato.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto  da  una  delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio   e   gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    In  caso  di  recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute;
    L'assunzione    in    ruolo   e'   subordinata   all'accertamento
dell'effettiva disponibilita' finanziaria.