Art. 7.
    La  Scuola  inviera'  la comunicazione sull'esito del concorso al
solo vincitore.
    Entro   dieci  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  il
borsista e' tenuto a formalizzare l'accettazione della borsa.
    In  caso  di rinuncia o decadenza del vincitore della borsa entro
trenta giorni dalla pubblicazione del risultato del concorso all'albo
ufficiale   della   Scuola   normale,   la   stessa   e'   attribuita
immediatamente in base alla graduatoria degli idonei.