Art. 4.
    La selezione e' per titoli e colloquio.
    Per  la  valutazione  dei  titoli e del colloquio, la commissione
esaminatrice disporra' complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
      titoli fino ad un massimo di 40 punti;
      colloquio fino ad un massimo di 60 punti.
    I titoli valutabili sono i seguenti:
      A) titolo di studio;
      B) documentazione  attestante  l'esperienza  richiesta  per  la
posizione di cui all'art. 2, lettera e);
      C) documentazione attestante la qualificazione professionale.
    La  valutazione  dei  titoli  sara'  effettuata  sulla  base  dei
documenti prodotti dai candidati in originale, in copia autenticata o
dichiarata  conforme  all'originale tramite dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15 e all'art. 2 del D.P.R. n. 403/1998.
    Saranno  ammessi  all'esame  colloquio  i  candidati  che avranno
conseguito,  nella  valutazione  dei  titoli,  un punteggio di almeno
28/40.
    Il  colloquio  tendera'  ad  accertare  l'effettiva conoscenza di
quanto richiesto all'art. 2, lettera e).
    L'esame  colloquio  s'intendera'  superato se i candidati avranno
riportato un punteggio di almento 42/60.