Art. 4. La selezione e' per titoli e colloquio. Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la commissione esaminatrice disporra' complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti: titoli fino ad un massimo di 40 punti; colloquio fino ad un massimo di 60 punti. I titoli valutabili sono i seguenti: A) titolo di studio; B) documentazione attestante l'esperienza richiesta per la posizione di cui all'art. 2, lettera e); C) documentazione attestante la qualificazione professionale. La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati in originale, in copia autenticata o dichiarata conforme all'originale tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e all'art. 2 del D.P.R. n. 403/1998. Saranno ammessi all'esame colloquio i candidati che avranno conseguito, nella valutazione dei titoli, un punteggio di almeno 28/40. Il colloquio tendera' ad accertare l'effettiva conoscenza di quanto richiesto all'art. 2, lettera e). L'esame colloquio s'intendera' superato se i candidati avranno riportato un punteggio di almento 42/60.