Art. 4. Formazione della graduatoria integrata 1. L'amministrazione forma apposita graduatoria integrata, ordinata secondo il punteggio attestato dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego. 2. La graduatoria e' resa pubblica con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione i lavoratori possono proporre opposizione avverso la posizione in graduatoria se derivante da errata trascrizione del punteggio. La rettifica e' effettuata nei cinque giorni successivi. 4. La collocazione nella graduatoria integrata costituisce ordine di precedenza per la convocazione degli aspiranti per la prova di idoneita'. 5. Sono convocati ottanta aspiranti, pari al doppio dei posti da ricoprire.