Art. 4.

               Formazione della graduatoria integrata

    1. L'amministrazione   forma   apposita   graduatoria  integrata,
ordinata    secondo    il    punteggio    attestato   dalle   sezioni
circoscrizionali per l'impiego.
    2. La  graduatoria  e'  resa  pubblica con la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    3. Entro  dieci  giorni  dalla pubblicazione i lavoratori possono
proporre opposizione avverso la posizione in graduatoria se derivante
da  errata trascrizione del punteggio. La rettifica e' effettuata nei
cinque giorni successivi.
    4. La collocazione nella graduatoria integrata costituisce ordine
di  precedenza  per  la  convocazione degli aspiranti per la prova di
idoneita'.
    5. Sono  convocati ottanta aspiranti, pari al doppio dei posti da
ricoprire.