Art. 7. Approvazione della selezione 1. Il Direttore generale per il personale, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la costituzione del rapporto di lavoro, l'esito della selezione e dichiara i nominativi dei lavoratori utilmente selezionati e quelli di coloro che hanno comunque superato la prova di idoneita', nel rispetto dell'ordine della graduatoria integrata. 2. Il decreto di approvazione e' pubblicato nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.