Art. 7.

                    Approvazione della selezione

    1.  Il  Direttore  generale  per  il  personale,  riconosciuta la
regolarita'  del  procedimento,  approva  con  proprio decreto, sotto
condizione  dell'accertamento  dei  requisiti per la costituzione del
rapporto  di  lavoro, l'esito della selezione e dichiara i nominativi
dei  lavoratori  utilmente  selezionati  e quelli di coloro che hanno
comunque  superato  la  prova  di idoneita', nel rispetto dell'ordine
della graduatoria integrata.
    2. Il  decreto  di  approvazione  e'  pubblicato  nel  foglio  di
comunicazioni   del   Ministero   degli   affari   esteri.   Di  tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.