Art. 17. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 3 del presente decreto, il Comando dell'Accademia militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio. Per i candidati di sesso maschile l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione del Reparto/Ente di appartenenza dal quale risulti la durata del servizio militare prestato, utile all'elevazione del limite di eta' previsto dal precedente articolo 3, comma 1, lettera a) (1), nonche' il nulla osta per l'arruolamento nell'Esercito, per gli iscritti nelle liste della leva di mare e per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato verranno acquisiti d'ufficio.