Art. 17.

                     Accertamento dei requisiti

    1.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo  3  del presente decreto, il Comando dell'Accademia militare
provvedera'  a  richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  ed enti
competenti   la  conferma  di  quanto  dichiarato  nella  domanda  di
partecipazione   al   concorso   e  nelle  dichiarazioni  sostitutive
sottoscritte   dai   concorrenti  risultati  vincitori  del  concorso
medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
    2.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo  26  della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora
dal  controllo  di  cui al precedente comma emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente  conseguiti  al  provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
    3.  Il  certificato  generale  del  casellario  giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
    Per  i  candidati di sesso maschile l'estratto matricolare ovvero
la  dichiarazione  del Reparto/Ente di appartenenza dal quale risulti
la  durata  del  servizio militare prestato, utile all'elevazione del
limite  di  eta' previsto dal precedente articolo 3, comma 1, lettera
a)  (1),  nonche' il nulla osta per l'arruolamento nell'Esercito, per
gli iscritti nelle liste della leva di mare e per coloro che siano in
servizio  presso  altra  Forza  armata  o  Corpo  armato  dello Stato
verranno acquisiti d'ufficio.