Art. 20.

                 Trattamento economico degli allievi

    1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli Allievi, nonche'
la   successiva  manutenzione  del  corredo  per  i  provenienti  dai
sottufficiali  e  dai volontari in servizio permanente, sono a carico
dell'Amministrazione della difesa.
    2.   Agli  Allievi  provenienti  dai  sottufficiali  in  servizio
permanente  o  in  ferma  o  rafferma competono gli assegni del grado
rivestito all'atto dell'ammissione.
    3.   Agli   Allievi   non   provenienti  dai  sottufficiali  sono
corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalita'
previste dalle vigenti disposizioni.