Art. 20. Trattamento economico degli allievi 1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli Allievi, nonche' la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, sono a carico dell'Amministrazione della difesa. 2. Agli Allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione. 3. Agli Allievi non provenienti dai sottufficiali sono corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.