Art. 10.

                      Commissione esaminatrice

    1. Con   successivo   decreto   dirigenziale  sara'  nominata  la
commissione esaminatrice, composta da:
      comandante  dell'Accademia  Aeronautica, ovvero un ufficiale di
grado non inferiore a generale di brigata aerea, presidente;
      due  ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, in servizio
permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri fissi;
      quattro   ufficiali  superiori  in  servizio  permanente  o  in
ausiliaria da non oltre tre anni, ovvero docenti civili, o funzionari
delle  amministrazioni  pubbliche  o  estranei alle medesime, esperti
della  materia,  membri aggiunti per la prova scritta di composizione
italiana;
      due  ufficiali  superiori, uno del corpo sanitario aeronautico,
neuro psichiatra o psicologo clinico, capo team psico-attitudinale ed
uno  del  ruolo  naviganti  normale  dell'Arma Aeronautica, capo team
osservazione  comportamentale,  membri  aggiunti  per  l'accertamento
dell'efficienza fisica e dell'idoneita' psico-attitudinale;
      dodici   ufficiali   superiori   dell'Aeronautica  militare  in
servizio  permanente  o  in  ausiliaria da non oltre tre anni, ovvero
docenti   civili  o  funzionari  delle  amministrazioni  pubbliche  o
estranei alle medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la
prova orale di matematica;
      un  ufficiale  superiore in servizio permanente o in ausiliaria
da  non  oltre  tre  anni, ovvero un docente civile, o un funzionario
delle  amministrazioni pubbliche o un estraneo alle medesime, esperto
della  materia,  che  potra'  essere diverso in funzione della lingua
straniera  prescelta  dai  concorrenti,  membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
      un  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a tenente in servizio
permanente  dell'Aeronautica  militare,  ovvero  un dipendente civile
dell'amministrazione  della  difesa, appartenente all'area funzionale
"C",  posizione  non  inferiore a "C/2", segretario, senza diritto di
voto.
    I  membri aggiunti avranno diritto di voto o esprimeranno giudizi
solo per le prove/materie per cui sono aggregati.