Art. 11. Graduatorie di merito 1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 10 formera', per ciascuno dei ruoli/specialita' di cui al precedente art. 1, distinte graduatorie di merito dei concorrenti che, giudicati idonei agli accertamenti sanitari ed a quelli psico-attitudinali, avranno superato le prove d'esame di cui ai precedenti articoli 7 e 9. 2. Ciascuna graduatoria sara' formata secondo l'ordine risultante dalla media dei voti conseguiti nella prova scritta ed in quella orale di matematica da ciascun concorrente, con l'aggiunta dell'eventuale punteggio incrementale, calcolato come indicato al precedente art. 9, comma 3, in relazione al voto riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 3. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto dirigenziale, tenendo conto del numero massimo dei posti disponibili per ciascun ruolo/specialita' per i concorrenti di sesso femminile, calcolato in base alla aliquota percentuale dei posti messi a concorso fissata nel decreto ministeriale emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, che sara' stato indicato nelle disposizioni integrative del presente decreto pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 18 febbraio 2000. A parita' di merito saranno preferiti i candidati in possesso dei titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, all'art. 1 della legge 19 marzo 1980, n. 79, e all'art. 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indicati nel gia' citato allegato "D" al presente decreto. 4. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i concorrenti utilmente collocati nelle predette graduatorie di merito, secondo quanto stabilito nell'art. 1 del presente decreto. 5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel giornale ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.