Art. 11.

                        Graduatorie di merito

    1. La  commissione  esaminatrice  di  cui  al  precedente art. 10
formera',  per  ciascuno  dei  ruoli/specialita' di cui al precedente
art. 1, distinte graduatorie di merito dei concorrenti che, giudicati
idonei  agli  accertamenti  sanitari  ed a quelli psico-attitudinali,
avranno  superato  le prove d'esame di cui ai precedenti articoli 7 e
9.
    2. Ciascuna graduatoria sara' formata secondo l'ordine risultante
dalla  media  dei  voti  conseguiti  nella prova scritta ed in quella
orale   di   matematica   da   ciascun  concorrente,  con  l'aggiunta
dell'eventuale  punteggio  incrementale,  calcolato  come indicato al
precedente  art. 9,  comma  3,  in  relazione al voto riportato nella
prova orale facoltativa di lingua straniera.
    3. Le   graduatorie  di  merito  saranno  approvate  con  decreto
dirigenziale,  tenendo conto del numero massimo dei posti disponibili
per  ciascun  ruolo/specialita' per i concorrenti di sesso femminile,
calcolato  in  base  alla  aliquota  percentuale  dei  posti  messi a
concorso  fissata  nel  decreto  ministeriale emanato in applicazione
dell'art. 1,  comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, che sara'
stato  indicato  nelle  disposizioni integrative del presente decreto
pubblicate  sulla  Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie  speciale  - del
18 febbraio 2000.
    A parita' di merito saranno preferiti i candidati in possesso dei
titoli  di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, all'art. 1 della legge 19 marzo 1980, n. 79, e
all'art. 38,  comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indicati
nel gia' citato allegato "D" al presente decreto.
    4. Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti dei posti messi a
concorso,   i   concorrenti   utilmente   collocati   nelle  predette
graduatorie  di  merito,  secondo  quanto  stabilito  nell'art. 1 del
presente decreto.
    5. Il  decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel   giornale  ufficiale  del  Ministero  della  difesa  e  di  tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.