Art. 14. Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dall'art. 4, del presente decreto sono a carico dei concorrenti, i quali, peraltro, muniti di lettera o telegramma di convocazione (o del bando di concorso corredato della ricevuta della raccomandata rilasciata dalle poste italiane o della ricevuta rilasciata dall'ufficio concorsi dell'Accademia Aeronautica, comprovanti, rispettivamente, la spedizione o la consegna a mano della domanda di partecipazione), potranno rivolgersi al distretto militare, alla capitaneria di porto, alla stazione Carabinieri o al presidio aeronautico del luogo di residenza, per ottenere il rilascio dello scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria derivante dalla applicazione della tariffa 4. 2. I concorrenti militari potranno fruire, compatibilinente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami fino ad un massimo di trenta giorni, computabile nel tetto massimo dei quarantacinque giorni a tale titolo spettanti, per coloro per i quali detto tetto e' applicabile. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa, di norma, nell'intera misura per la preparazione alla prova orale, oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni, per la prova scritta di composizione italiana. Qualora il concorrente non sostenesse le prove d'esame per cause dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.