Art. 14.

          Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami

    1. Le  spese  per  i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'art. 4,  del  presente  decreto sono a carico dei concorrenti, i
quali,  peraltro,  muniti  di lettera o telegramma di convocazione (o
del  bando  di  concorso  corredato della ricevuta della raccomandata
rilasciata   dalle   poste   italiane  o  della  ricevuta  rilasciata
dall'ufficio   concorsi   dell'Accademia   Aeronautica,  comprovanti,
rispettivamente,  la spedizione o la consegna a mano della domanda di
partecipazione),  potranno  rivolgersi  al  distretto  militare, alla
capitaneria  di  porto,  alla  stazione  Carabinieri  o  al  presidio
aeronautico  del  luogo  di residenza, per ottenere il rilascio dello
scontrino  per  fruire della agevolazione ferroviaria derivante dalla
applicazione della tariffa 4.
    2. I  concorrenti  militari potranno fruire, compatibilinente con
le  esigenze  di servizio, della licenza straordinaria per esami fino
ad  un  massimo  di  trenta giorni, computabile nel tetto massimo dei
quarantacinque giorni a tale titolo spettanti, per coloro per i quali
detto  tetto e' applicabile. In particolare detta licenza, cumulabile
con   la   licenza  ordinaria,  potra'  essere  concessa,  di  norma,
nell'intera  misura  per  la  preparazione  alla  prova orale, oppure
frazionata  in  due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni,
per la prova scritta di composizione italiana.
    Qualora  il concorrente non sostenesse le prove d'esame per cause
dipendenti   dalla  sua  volonta',  la  licenza  straordinaria  sara'
computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.