Art. 16.

    Disposizioni per i concorrenti per il ruolo naviganti normale

    1. I  concorrenti  per  il  ruolo  naviganti  normale, "piloti" e
"navigatori"  convocati  in  accademia aeronautica saranno sottoposti
all'accertamento dell'attitudine al volo o alla navigazione aerea per
il  conseguimento  del  brevetto,  rispettivamente,  di  pilota  o di
navigatore di aeroplano.
    Detto  accertamento,  propedeutico all'ammissione ai corsi, sara'
effettuato   presso  la  scuola  di  volo  dell'Aeronautica  militare
all'uopo  designata,  mediante un ciclo di lezioni e di esercitazioni
di volo.
    2. Coloro i quali fossero ritenuti non in possesso di sufficiente
attitudine  al  pilotaggio  o  alla navigazione aerea saranno dimessi
d'autorita'  dall'Accademia  Aeronautica.  Ad  essi  si  applicano le
disposizioni di cui al precedente art. 15, comma 4.
    3. Al   fine   di   contenere   in  un  limitato  arco  di  tempo
l'accertamento  dell'idoneita'  di  cui  al  precedente comma i ed in
attuazione  di misure mirate al contenimento della spesa, l'accademia
Aeronautica e' autorizzata a convocare, oltre ai concorrenti compresi
nel numero dei posti di cui al precedente art. 1 per il ruolo normale
dell'Arma  Aeronautica, specialita' "piloti", vincitori del concorso,
ulteriori  40  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine  della relativa
graduatoria di merito.
    Questi   ultimi   all'atto   della   presentazione  in  accademia
assumeranno  una ferma volontaria di mesi quattro, saranno sottoposti
all'accertamento  dell'idoneita'  al  volo  e,  qualora conseguano il
brevetto  di  pilota  di  aeroplano, saranno dichiarati vincitori del
concorso  ed ammessi al corso regolare in numero pari a quello resosi
disponibile  per  effetto  di  rinunce,  di  dimissioni  volontarie o
d'autorita'  dei  concorrenti  dichiarati  vincitori.  In tal caso la
ferma   volontaria  di  mesi  quattro  sara'  commutata  nella  ferma
triennale di cui al precedente art. 15, comma 3.
    Nel  procedere  all'ammissione  dei  concorrenti idonei di cui al
presente  comma il comando dell'Accademia Aeronautica dovra' comunque
tenere  conto  del  numero  massimo  dei  posti  disponibili  per  la
specialita'  "piloti" per i concorrenti di sesso femminile, calcolato
in  base alla aliquota percentuale dei posti messi a concorso fissata
nel  decreto  ministeriale emanato in applicazione dell'art. 1, comma
6,  della  legge  20 ottobre  1999,  n. 380, che sara' stato indicato
nelle  disposizioni integrative del presente decreto pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 18 febbraio 2000, ovvero
in quella cui la stessa avesse rinviato.
    4. Potra'  essere convocato per l'accertamento dell'attitudine al
volo un numero di concorrenti pari a quello dei non presentatisi alla
convocazione  in  accademia. Costoro saranno considerati rinunciatari
ed esclusi dal concorso.
    5. L'ammissione    ai    corsi   sara'   disposta,   al   termine
dell'accertamento,  secondo  l'ordine  della graduatoria di merito di
cui  al  precedente  art. 11, solo per coloro che avranno frequentato
con  successo  le  lezioni  e  superato  le  esercitazioni  di  volo,
conseguendo  il  brevetto  di  pilota  di  aeroplano e, comunque, nei
limiti dei posti messi a concorso.
    6. I  concorrenti  di  cui  al  precedente  comma  3  che, seppur
brevettati, non rientreranno nei posti utili saranno prosciolti dalla
ferma  volontaria di mesi quattro e restituiti, se di sesso maschile,
ai  distretti  militari  o  alle capitanerie di porto, secondo quanto
previsto dal precedente art. 15, comma 4.