Art. 16. Disposizioni per i concorrenti per il ruolo naviganti normale 1. I concorrenti per il ruolo naviganti normale, "piloti" e "navigatori" convocati in accademia aeronautica saranno sottoposti all'accertamento dell'attitudine al volo o alla navigazione aerea per il conseguimento del brevetto, rispettivamente, di pilota o di navigatore di aeroplano. Detto accertamento, propedeutico all'ammissione ai corsi, sara' effettuato presso la scuola di volo dell'Aeronautica militare all'uopo designata, mediante un ciclo di lezioni e di esercitazioni di volo. 2. Coloro i quali fossero ritenuti non in possesso di sufficiente attitudine al pilotaggio o alla navigazione aerea saranno dimessi d'autorita' dall'Accademia Aeronautica. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 15, comma 4. 3. Al fine di contenere in un limitato arco di tempo l'accertamento dell'idoneita' di cui al precedente comma i ed in attuazione di misure mirate al contenimento della spesa, l'accademia Aeronautica e' autorizzata a convocare, oltre ai concorrenti compresi nel numero dei posti di cui al precedente art. 1 per il ruolo normale dell'Arma Aeronautica, specialita' "piloti", vincitori del concorso, ulteriori 40 concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito. Questi ultimi all'atto della presentazione in accademia assumeranno una ferma volontaria di mesi quattro, saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita' al volo e, qualora conseguano il brevetto di pilota di aeroplano, saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi al corso regolare in numero pari a quello resosi disponibile per effetto di rinunce, di dimissioni volontarie o d'autorita' dei concorrenti dichiarati vincitori. In tal caso la ferma volontaria di mesi quattro sara' commutata nella ferma triennale di cui al precedente art. 15, comma 3. Nel procedere all'ammissione dei concorrenti idonei di cui al presente comma il comando dell'Accademia Aeronautica dovra' comunque tenere conto del numero massimo dei posti disponibili per la specialita' "piloti" per i concorrenti di sesso femminile, calcolato in base alla aliquota percentuale dei posti messi a concorso fissata nel decreto ministeriale emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, che sara' stato indicato nelle disposizioni integrative del presente decreto pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 18 febbraio 2000, ovvero in quella cui la stessa avesse rinviato. 4. Potra' essere convocato per l'accertamento dell'attitudine al volo un numero di concorrenti pari a quello dei non presentatisi alla convocazione in accademia. Costoro saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. 5. L'ammissione ai corsi sara' disposta, al termine dell'accertamento, secondo l'ordine della graduatoria di merito di cui al precedente art. 11, solo per coloro che avranno frequentato con successo le lezioni e superato le esercitazioni di volo, conseguendo il brevetto di pilota di aeroplano e, comunque, nei limiti dei posti messi a concorso. 6. I concorrenti di cui al precedente comma 3 che, seppur brevettati, non rientreranno nei posti utili saranno prosciolti dalla ferma volontaria di mesi quattro e restituiti, se di sesso maschile, ai distretti militari o alle capitanerie di porto, secondo quanto previsto dal precedente art. 15, comma 4.