Art. 18.

                     Disposizioni per i militari

    1. All'atto   dell'ammissione   alla   frequenza   dei   corsi  i
concorrenti  di sesso maschile gia' alle armi e quelli richiamati dal
congedo  dovranno  rilasciare, a seconda del proprio stato, una delle
seguenti dichiarazioni:
      se ufficiali di complemento: dichiarazione di rinuncia al grado
rivestito  (modello in allegato "H"), necessaria per la cancellazione
dal  ruolo  di  appartenenza,  ai  sensi degli articoli 70 e 71 della
legge 10 aprile 1954, n. 113;
      se  sottufficiali: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito
(modello  in allegato "I"), necessaria per la cancellazione dal ruolo
di  appartenenza,  ai  sensi  dell'articolo  60,  n. 3,  della  legge
31 luglio 1954, n. 599;
      se  volontari in servizio permanente: dichiarazione di rinuncia
al  grado  rivestito  (modello  in  allegato  "I"), necessaria per la
cancellazione  dal  ruolo  di appartenenza, ai sensi dell'art. 30 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
      se volontari in ferma breve o graduati di truppa: dichiarazione
di  rinuncia  al  grado  rivestito  e  di proscioglimento dalla ferma
volontaria contratta (modello in allegato "L").
    2. La  cancellazione  avra'  effetto  dalla data di ammissione in
qualita' di allievo ai corsi regolari dell'Accademia Aeronautica. Gli
allievi   provenienti   dagli  ufficiali,  dai  sottufficiali  e  dai
volontari  in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a
sottotenente  in  servizio permanente, saranno reintegrati nel grado,
reiscritti  nel  ruolo  di  provenienza  ed  il  tempo  trascorso  in
accademia sara' computato nell'anzianita' di grado.