Art. 18. Disposizioni per i militari 1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi i concorrenti di sesso maschile gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo dovranno rilasciare, a seconda del proprio stato, una delle seguenti dichiarazioni: se ufficiali di complemento: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito (modello in allegato "H"), necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi degli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113; se sottufficiali: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito (modello in allegato "I"), necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'articolo 60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599; se volontari in servizio permanente: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito (modello in allegato "I"), necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; se volontari in ferma breve o graduati di truppa: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito e di proscioglimento dalla ferma volontaria contratta (modello in allegato "L"). 2. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in qualita' di allievo ai corsi regolari dell'Accademia Aeronautica. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado, reiscritti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in accademia sara' computato nell'anzianita' di grado.