Art. 21.

                   Trattamento dei dati personali

    1. Ai  sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  il  comando  dell'Accademia  Aeronautica - Ufficio concorsi -
Sezione  reclutamento,  per  le  finalita' di gestione del concorso e
saranno   trattati   presso   una   banca  dati  automatizzata  anche
successivamente  all'eventuale  instaurazione  del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    2. Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  candidato,  nonche',  in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge,  tra  i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.
    4. Tali  diritti  potranno  essere fatti valere nei confronti del
comandante  dell'Accademia  Aeronautica  responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento e' il direttore generale per il
personale militare.
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto dalla
normativa  vigente,  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Uffidale della
Repubblica italiana.
      Roma, 29 dicembre 1999
Il direttore generale: Tambuzzo