Art. 9. Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. La prova orale di matematica, che avra' luogo presso l'accademia Aeronautica, vertera' sul programma di cui al gia' citato allegato "C", che costituisce parte integrante del presente decreto. La prova si intendera' superata se i concorrenti avranno riportato una votazione non inferiore a 21/30. Tale punteggio sara' utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 11. L'esito della prova sara' comunicato al termine della stessa a tutti i partecipanti. 2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale di matematica, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso. 3. I concorrenti idonei nella prova orale di matematica, sempreche' ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova facoltativa di lingua straniera (non piu' di due scelte tra inglese, francese, tedesco e spagnolo) di cui al gia' citato allegato "C" al presente decreto. La prova orale facoltativa di lingua straniera consistera' in una conversazione nella lingua prescelta ed in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dall'esaminatore, diretto ad accertare la buona conoscenza della lingua stessa. I concorrenti che non intendessero sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. Al termine della prova sara' assegnata, per ciascuna lingua prescelta, una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio, utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 11: da 0 a 20,999 = 0,00; da 21 a 23,999 = 0,50; da 24 a 26,999 = 0,75; da 27 a 30,000 = 1,00. 4. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione predisporra' l'elenco dei concorrenti esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato e di quello relativo alla prova orale di lingua straniera eventualmente sostenuta. Tale elenco verra' affisso all'albo della sede degli esami. 5. I concorrenti risultati idonei al termine della prova orale, qualora nella domanda di partecipazione al concorso abbiano dichiarato il possesso di titoli di preferenza che danno luogo, a parita' di merito, all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 11, dovranno consegnare al comando dell'Accademia Aeronautica apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, secondo il modello in allegato "F", che costituisce parte integrante del presente decreto, che avranno avuto cura di portare al seguito. Detti titoli, il cui elenco e' riportato nel gia' citato allegato "D" al presente decreto, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore.