Art. 5.

                 Compiti dei titolari degli assegni

    I  titolari  degli  assegni collaborano alle attivita' di ricerca
previste dai programmi di ricerca di cui all'art. 4, comma 2, secondo
le  indicazioni e sotto la direzione dei responsabili scientifici, in
condizione   di  autonomia  e  con  orario  di  lavoro  singolarmente
concordato.
    I titolari degli assegni possono svolgere parte dell'attivita' di
ricerca all'estero:
      a) qualora  siano  beneficiari  di borsa di studio, concessa da
istituzioni  nazionali  o  estere,  utile  a  integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca;
      b) qualora  l'attivita'  di ricerca all'estero sia coerente con
il  programma  di  ricerca  al  quale collabora previa autorizzazione
della struttura su motivata proposta dei responsabili scientifici: in
tal  caso puo' essere determinato, dalla struttura di riferimento e a
carico  delle  stessa,  un eventuale contributo, a titolo di parziale
rimborso delle spese di viaggio e soggiorno all'estero.
    I  titolari  degli  assegni  sono tenuti a presentare annualmente
alla    struttura,    una    particolareggiata    relazione   scritta
sull'attivita' di ricerca svolta.
    Nei  casi di gravi inadempienze, il contratto puo' essere risolto
in  qualunque momento con delibera del senato accademico, su proposte
motivate  del  responsabile  scientifico,  approvate dalle strutture,
sentito l'interessato.