Art. 5. Compiti dei titolari degli assegni I titolari degli assegni collaborano alle attivita' di ricerca previste dai programmi di ricerca di cui all'art. 4, comma 2, secondo le indicazioni e sotto la direzione dei responsabili scientifici, in condizione di autonomia e con orario di lavoro singolarmente concordato. I titolari degli assegni possono svolgere parte dell'attivita' di ricerca all'estero: a) qualora siano beneficiari di borsa di studio, concessa da istituzioni nazionali o estere, utile a integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca; b) qualora l'attivita' di ricerca all'estero sia coerente con il programma di ricerca al quale collabora previa autorizzazione della struttura su motivata proposta dei responsabili scientifici: in tal caso puo' essere determinato, dalla struttura di riferimento e a carico delle stessa, un eventuale contributo, a titolo di parziale rimborso delle spese di viaggio e soggiorno all'estero. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente alla struttura, una particolareggiata relazione scritta sull'attivita' di ricerca svolta. Nei casi di gravi inadempienze, il contratto puo' essere risolto in qualunque momento con delibera del senato accademico, su proposte motivate del responsabile scientifico, approvate dalle strutture, sentito l'interessato.